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Imprese costruttrici, cessioni di immobili abitativi

  • di Luigi Mondardini

    L’impresa costruttrice assume un preciso significato.

    Sono tali le imprese che, con organizzazione e mezzi propri, ovvero mediante appalto dei lavori a terzi, hanno effettivamente edificato l’immobile.
     
    Inoltre sono imprese costruttrici anche quelle a cui è intestato il provvedimento amministrativo in forza del quale avviene la costruzione dell’immobile di riferimento .
     
    Per l’Agenzia delle Entrate è impresa di costruzioni l’impresa che (anche occasionalmente) svolge attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita. 
     
    E’ peraltro ininfluente la modalità di esecuzione dei lavori: gli stessi possono essere affidati, in tutto o in parte, anche ad altre imprese.
     
    E’  impresa costruttrice quella che  ,benché svolga abitualmente un’altra attività,  occasionalmente realizzi un edificio, direttamente o tramite appalto ad imprese terze.
     
    Inoltre le società cooperative edilizie; in tal caso, la costruzione avviene sia direttamente, sia tramite imprese terze, e gli alloggi sono successivamente assegnati ai soci. 
     
    Anche l’impresa che esegue interventi di recupero, ovvero l’impresa che, anche tramite appalto, esegue gli interventi di recupero, di cui alle lett. c), d) ed f), dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001.
     
    Il secondo periodo del n. 127-undecies), Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, dispone l’applicazione dell’aliquota del 10% alle cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici -  entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori -  dei seguenti fabbricati, ancorché non ultimati, purché permanga l’originaria destinazione: 
     
    - interi edifici “Tupini”; porzioni di fabbricati “Tupini”, diversi dalle case di abitazione non di lusso.
     
    Si rende applicabile l’aliquota ordinaria del 22% alle  cessione di interi edifici senza caratteristiche “Tupini”, anche se contenenti unità immobiliari abitative con i requisiti “non di lusso”; alla cessione di porzioni di fabbricato, a destinazione non abitativa, situate in un edificio privo dei requisiti “Tupini”; alla cessione di interi fabbricati “Tupini”, effettuate da imprese diverse da quelle costruttrici; alle cessioni di porzioni di fabbricato, non destinate ad uso abitativo, site in un edificio “Tupini”, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici.
     

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