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Imposte: deducibilità fra cassa e competenza

  • di Luigi Mondardini

    Indeducibili le imposte sui redditi e IVA.

    Ai sensi dell'art. 99 del TUIR sono indeducibili le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (ad esempio, l'IVA). 
     
    Le "altre imposte" sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. 
     
    In base a quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla deducibilità parziale dell'IMU relativa agli immobili strumentali, l'art. 99 del TUIR, nel prevedere il criterio di cassa, non introduce una mera deroga all'ordinario principio di competenza.
     
    Si tratta di una norma di cautela per gli interessi dell’Erario richiedendo un'ulteriore condizione per la deducibilità delle imposte e, cioè, l'avvenuto pagamento. 
     
    A fronte di imposte indeducibili o di imposte deducibili non ancora pagate alla data di chiusura dell'esercizio, in sede di compilazione di UNICO occorre apportare le conseguenti variazioni in aumento del risultato di esercizio.
     
    La regola della deducibilità per cassa va applicata  in presenza di imposte che vengono spostate in avanti sotto il profilo  economico. 
     
    Così ad esempio, l'imposta sostitutiva sulle operazioni di finanziamento, qualificandosi come costo direttamente riferibile ai ricavi di periodo (C.M. 136/2000), è deducibile nell'esercizio di competenza. 
     
    L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che sono altresì deducibili per competenza le accise sui prodotti petroliferi (ris. 182/2001) ed i maggiori dazi doganali richiesti in sede di revisione dell'accertamento. 
     
    Analogo principio opera nei casi in cui l'imposta di registro si configuri come onere accessorio all'acquisto.
     
    Per quanto concerne la TASI, non è prevista alcuna limitazione alla sua deduzione. 
     
    Occorre quindi rispettare il principio della previa imputazione a CE nel periodo di competenza di cui all'art. 109 co. 4 del TUIR e verificare il momento in cui computare la deduzione, rilevando, a tal fine, il principio di per cassa di cui all'art. 99 del TU.
     

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