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Impianti fotovoltaici: questioni di ammortamento

  • di Luigi Mondardini

    Secondo l’AIDC, il valore degli impianti deve essere scomposto nelle varie componenti.

    L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili fornisce alcune  indicazioni in merito all’ammortamento degli impianti fotovoltaici (ed eolici) cosiddetti “imbullonati”.
     
    La circ. n. 36/2013 aveva  chiarito   la qualificazione fiscale degli impianti fotovoltaici operando la seguente distinzione:
     
    - impianti installati al suolo, costituenti unità immobiliari autonome, accatastate nelle categorie D/1 oppure D/10;
     
    - impianti parzialmente o totalmente integrati su unità immobiliari censite al Catasto, di dimensioni e potenza tali da determinarne la variazione della rendita catastale;
     
    Gli impianti rientranti in queste  due categorie devono considerarsi   beni immobili e quindi il  coefficiente di ammortamento da applicare è pari al 4%, corrispondente a quello previsto per i “fabbricati destinati all’industria”.
     
    - impianti (sia installati al suolo, che integrati su unità immobiliari) di dimensioni e potenza ridotti.
     
    In questo caso gli  impianti si considerano  beni mobili, con la conseguente applicazione del coefficiente di ammortamento pari al 9%, corrispondente a quello previsto per le “centrali termoelettriche”.
     
    Secondo l’AIDC, dal punto di vista contabile, il valore di un impianto complesso, quale è quello atto alla produzione di energia elettrica  , deve essere scomposto sulla base della natura delle relative componenti, secondo le categorie delle immobilizzazioni materiali individuate dall’art. 2424 c.c. alla voce B.II, distinguendo, quindi, la componente impiantistica da quella dei fabbricati.
     
    In conclusione, secondo l’AIDC, già nella fase dell’iscrizione contabile, il valore della complessa struttura degli impianti di produzione di energia elettrica deve essere scomposto per componenti secondo natura, ammortizzabilità e durata utile, sulla base dei prezzi di mercato e tenendo conto del loro stato.
     
    Il documento dispone, poi, che, se l’immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa rispetto al cespite principale, “l’ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo”.
     
    Sotto il profilo  fiscale, l’art. 102 del TUIR stabilisce che la deduzione delle quote di ammortamento dei beni materiali è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione di coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, in base al normale periodo di deperimento e consumo, dal DM 31 dicembre 1988, il quale distingue sempre i fabbricati dagli altri immobili (in particolare, dagli impianti).
     
    Il decreto non contempla la categoria degli impianti fotovoltaici e  l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di applicare, nella specie, i coefficienti previsti per le industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua (Gruppo XVII), Specie 1/b - Produzione e distribuzione di energia elettrica termoelettrica.
     
    Tuttavia, con riferimento ai beni immobili, in particolare – sia per quanto riguarda gli impianti consistenti in centrali termoelettriche (coefficiente 9%) che per quanto concerne quelli consistenti in sottostazioni di trasformazione (coefficiente 7%) – il decreto ha cura di specificare che dalla definizione sono esclusi i fabbricati, per i quali occorre considerare un diverso coefficiente (4%).
     
    Pertanto , secondo la norma di comportamento :
     
    - agli elementi fondamentali degli impianti (componente impiantisca propria), la cui identificazione deriva dall’analisi della modalità con la quale svolgono la loro funzione essenziale, rappresentata dalla produzione dell’energia elettrica, risulta applicabile il coefficiente del 9%.
     
    - alle parti dell’impianto che si distinguono quali fabbricati in senso proprio e che hanno un maggiore periodo di deperimento, si applica invece il coefficiente del 4%, disposto per i fabbricati industriali.
     
    A talune parti accessorie, separatamente elencate dal DM 31 dicembre 1988, al Gruppo XVII, Specie 1/b, si applicano, infine, i diversi coefficienti ivi previsti ; in particolare per  sottostazione di trasformazione: 7%; linee di trasporto Alta Tensione: 4%;reti di distribuzione Bassa Tensione: 8%;  costruzioni leggere (es. tettoie, baracche): 10%; attrezzatura varia e minuta: 10%; apparecchi di misura e controllo: 10%.
     

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