>

Il “bonus facciate”: la circolare

  • di Luigi Mondardini

    E’ pari al 90% delle spese sostenute nel 2020.

    I soggetti fruitori:

    Rientrano  nei possibili beneficiari del c.d. “bonus facciate”:

    -  le persone fisiche “privati”;

    -  le persone fisiche lavoratori autonomi nonché le associazioni tra professionisti;

    -  gli enti non commerciali (sia pubblici che privati);

    -  le società semplici;

    -  i soggetti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche / enti / società di persone o di capitali).

    Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, i predetti soggetti possono fruire

    dell’agevolazione in esame a condizione che il reddito conseguito sia assoggettato ad IRPEF / IRES e non ad imposta sostitutiva / tassazione separata.

    Non è possibile fruire della detrazione con riferimento al reddito prodotto nell’ambito del regime forfetario / dei minimi, fermo restando che se il contribuente minimo / forfetario possiede anche redditi assoggettati ad IRPEF può fruire della detrazione relativamente a tali “altri” redditi.

    Il  soggetto che intende fruire del “bonus facciate” deve  possedere o detenere l’immobile oggetto degli interventi in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori (o al momento di sostenimento della spesa se antecedente all’inizio dei lavori).

    Il titolo di possesso  può derivare tra l’altro da :

    • locazione / leasing / comodato;
    • per i conviventi non è richiesta l’esistenza di un contratto di comodato;
    • i familiari ed i conviventi di fatto del possessore / detentore possono fruire della detrazione a condizione che siano conviventi fin dall’inizio dei lavori e che nell’immobile oggetto degli interventi agevolati possa esplicarsi la convivenza.
    • il promissario acquirente può fruire della detrazione a condizione che sia stato stipulato e registrato il contratto preliminare di compravendita;
    • il soggetto che esegue i lavori in proprio (in economia) può fruire della detrazione per le spese relative all’acquisto dei materiali utilizzati.

    Il soggetto che intende fruire della detrazione deve essere colui che ha sostenuto la spesa e tale circostanza deve risultare dai relativi documenti (ad esempio, dalla fattura).

    Gli immobili oggetto di intervento:

    possono rientrare :

    • in qualsiasi categoria catastale (quindi sia ad uso abitativo che ad uso diverso);
    • devono essere esistenti (non rilevano pertanto gli interventi eseguiti nella fase di costruzione)
    • devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del DM n. 1444/68.

    L’agevolazione spetta anche per gli immobili ubicati in zone assimilate alla zona A o B in base alla normativa regionale ovvero in base ai regolamenti edilizi comunali. Detta assimilazione dovrà risultare da apposita certificazione urbanistica.

    Quali interventi:

    “devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”. .. visibili dalla strada o da altro suolo ad uso pubblico”.

    Sono  agevolati anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;  gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio a condizione che rispettino gli specifici requisiti ; gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

    Esempi:

    • consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento, e rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché mera pulitura e tinteggiatura della superficie.
    • consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi.
    • Lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

    Sono incluse tra le spese riconducibili al “bonus facciate”:

    • acquisto dei materiali;
    • progettazione e altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, effettuazione di perizie e sopralluoghi, rilascio dell’attestato di prestazione energetica).
    • costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, spese relative all’installazione di ponteggi o allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori;
    • IVA non detraibile, imposta di bollo e diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori.

    Sono esclusi dal “bonus facciate”, ad esempio gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;  gli interventi di sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

    L’agevolazione non spetta per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli che, rispettando la volumetria dell’edificio preesistente, sono considerati interventi di ristrutturazione edilizia.

    Nel  caso in cui gli interventi di rifacimento della facciata non consistano nella sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma  riguardino interventi influenti dal punto di vista termico ovvero  interessino più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per poter fruire del “bonus facciate” devono essere soddisfatti i requisiti previsti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui al DM 26.6.2015 e alla Tabella 2 dell’Allegato B al DM 11.3.2008.

    Ammontare detrazione: non c’è limite

    La detrazione spettante  è pari al 90% dell’ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente.

    Da ciò deriva che l’importo al quale applicare la percentuale del 90% va assunto al netto di eventuali rimborsi / contributi ricevuti per gli interventi eseguiti, che non concorrono alla formazione del reddito del contribuente.

    In particolare:

    - la norma non fissa un limite massimo di spesa agevolabile e quindi di detrazione spettante;

    - rilevano le spese sostenute nel 2020 ovvero, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, nell’esercizio in corso al 31.12.2020.

    Per  individuare il momento di sostenimento della spesa:

    • per le persone fisiche / enti non commerciali / lavoratori autonomi va applicato il principio di cassa (pagamento);
    • per le imprese individuali / società / enti commerciali va applicato il principio di competenza;
    • per gli interventi sulle parti comuni condominiali rileva la data del bonifico effettuato dal condominio.

    Per il riconoscimento del “bonus facciate” va applicata la competenza anche da parte dei soggetti in contabilità semplificata per cassa, compreso il caso in cui è stata esercitata l’opzione per la presunzione “registrato = incassato”.

    L’utilizzo della detrazione

    Il “bonus facciate”  prevede il riconoscimento di una detrazione dall’imposta lorda IRPEF / IRES, che  può essere utilizzata in 10 quote annuali di pari importo.

    Nel caso in cui la detrazione non trovi capienza nell’imposta lorda IRPEF / IRES, l’eccedenza è persa, ossia non può essere utilizzata negli anni successivi.

    La detrazione può essere utilizzata per “abbattere” l’imposta lorda IRPEF / IRES e non un’imposta sostitutiva o derivante dalla tassazione separata.

    Non è prevista la possibilità di optare per la cessione del credito ovvero per il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in alternativa all’utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi.

    Modalità di pagamento: cassa/competenza

    Le  persone fisiche sono tenute ad utilizzare lo specifico bonifico riservato alle detrazioni fiscali, a seguito del quale è operata la ritenuta dell’8% all’atto dell’accredito al beneficiario.

    I titolari di reddito d’impresa (sia IRPEF che IRES) non sono tenuti ad effettuare il pagamento con bonifico, in quanto la data del pagamento non incide sul riconoscimento della detrazione ;  per tali soggetti rileva il principio di competenza.

    Gli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione del “bonus facciate” rientrano tra quelli per i quali è possibile fruire della detrazione IRPEF per il recupero del patrimonio edilizio e/o della detrazione IRPEF / IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

    Per detti interventi il contribuente può scegliere quale detrazione utilizzare, tenendo presente che per la medesima spesa è possibile fruire di una sola agevolazione.

    Qualora l’intervento ricomprenda sia spese agevolabili con il “bonus facciate” sia spese escluse dallo stesso ma rientranti nel recupero edilizio e / o nel risparmio energetico (ad esempio con la ristrutturazione della facciata esterna sono sostituite anche le finestre), il contribuente può fruire delle diverse detrazioni applicabili a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati i relativi adempimenti.

     

    Come per le spese di riqualificazione energetica, gli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo possono dedurre i costi in esame dal reddito imponibile, oltre alla fruizione della detrazione dall’imposta.

     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link