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Il trattamento fiscale dei crediti prescritti.

  • di Luigi Mondardini

    La posizione dell’Amministrazione Finanziaria.

    Una delle cause di estinzione dei diritti contrattuali può essere la prescrizione del credito. Ciò dovrebbe autorizzare la piena rilevanza fiscale della perdita.

    Tuttavia la posizione assunta dall’Amministrazione Finanziaria è  sempre stata assai più restrittiva chiarendo che se da un lato la prescrizione ha come effetto quello di “cristallizzare la perdita e di renderla definitiva”, dall’altro ciò  non farebbe  venire meno il potere dell’Amministrazione di “contestare che l’inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale”.

    Quindi la prescrizione del credito costituisce un elemento certo e preciso di perdita dello stesso ma, dall’altra parte, se vi è  stata una inattività del creditore, si dovranno guardare ai fatti specifici ed alle circostanze del caso per accertare che essa non sia espressione di una “volontà liberale” del creditore stesso.

    Questi principi sono stati ribaditi nella  risposta all'interpello n.197 del 2019.  

    La conclusione a cui è giunta l’Amministrazione nel caso di specie è stata quella di negare il riconoscimento della deducibilità della perdita su crediti rilevata nel bilancio d’esercizio, eccependo che il comportamento inerte della società rispetto alla riscossione dei crediti sarebbe stato espressivo di una “volontà liberale”, sancendo così la non deducibilità fiscale del componente negativo ai sensi dell’ art. 101, comma 5, Tuir.

    A diverso parere si sarebbe giunti , secondo l’Amministrazione,  qualora la società fosse stata in grado di dimostrare l’insolvenza del debitore, poiché in questa circostanza verrebbe meno ogni sotteso intento liberale alla inattività del creditore.

    La posizione dell’Amministrazione finanziaria è  quindi molto rigida  con il  rischio che si arrivi  di fatto  a rendere  indeducibili  fiscalmente le perdite che derivano da crediti prescritti in relazione ad  una  parziale inattività protratta del creditore, senza che ciò debba necessariamente esprimere né una patologia e tantomeno uno spirito di liberalità verso soggetti terzi.

     

     

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