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Il ROL alle prese con le novità 2016

  • di Luigi Mondardini

    Calcolo modificato in relazione alle novità in tema di principi contabili e TUIR.

    Per i soggetti IRES che svolgono attività industriale o commerciale, l’art. 96 comma 1 del TUIR dispone che l’ammontare degli interessi passivi che eccede in ciascun periodo di imposta quello degli interessi attivi è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).

    Il ROL è dato dalla “ differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2425 del codice civile (...) così come risultanti dal conto economico dell’esercizio”.

    L’Agenzia delle Entrate   ha chiarito che i dati da assumere sono esclusivamente quelli civilistici, e sono quindi irrilevanti le riprese fiscali.

    Sono esclusi dalla determinazione del ROL gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, di cui alla lett. B) n. 10 voci a) e b) dello schema di Conto economico ed i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d’azienda o rami di azienda.

    Con le novità introdotte dai nuovi principi contabili approvati dall’OIC  è stata eliminata l’area straordinaria del Conto economico  a partire dal 1° gennaio 2016.

    In particolare, gli OIC 2016 prevedono ora la classificazione di gran parte degli importi accolti in passato nelle voci E20 ed E21 nel valore e nei costi della produzione.

    Riguardo alle limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi, quindi, i componenti iscritti in passato nell’area straordinaria dovranno essere considerati ai fini della quantificazione del ROL a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (dal 2016 per i soggetti “solari”).

    Restano esclusi dal calcolo del ROL i soli “componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda”.

    Anche l’imputazione dell’intero importo dei costi di ricerca e pubblicità a Conto economico nell’esercizio di sostenimento secondo il dettato dei nuovi principi contabili potrebbe avere un’indiretta conseguenza sulla determinazione del ROL di cui all’art. 96 del TUIR.

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