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Il regime forfettario in presenza di redditi da lavoro (dipendente e assimilati)

  • di Luigi Mondardini

    L’accesso al regime deve fare i conti con eventuali redditi di lavoro dipendente o assimilati.

    Infatti non  possono avvalersi del regime i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
     
    Si tratta dei redditi di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi,  eccedenti l’importo di 30.000 euro. 
     
    La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
     
    In questa ipotesi dovrebbero potervi rientrare tutti quei casi in cui il rapporto viene a cessare per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, come nel caso di  licenziamento, o a seguito di dimissioni  per giusta causa. A tali eventi consegue l’estinzione della fonte reddituale rilevante ai fini del requisito in esame.
     
    Dubbi peraltro  permangono in caso di  pensionamento, dato che a fronte del  pensionamento si determina una cessazione  del rapporto , a seguito della quale il soggetto continua a percepire un reddito equiparabile fiscalmente a quello nascente dal rapporto esaurito.
     
    E’ quindi opportuno che la questione venga affrontata in un intervento ufficiale.
     
    Ma sempre in caso di pensionamento, ulteriori perplessità sull’ accesso al regime forfettario sorgono se il reddito da pensione per il 2016 risultasse superiore al limite dei 30.000 euro.
     
    In tal caso l’accesso al regime dal 2016 non sarebbe in linea con la ratio della condizione richiesta , che è quella di escludere dal regime soggetti che abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati elevati.
     
    Infine la  circostanza di aver cessato un rapporto di lavoro prima dell’inizio dell’attività per cui si intende applicare il regime forfetario, , potrebbe assumere rilevanza ai fini della fruibilità della riduzione dell’aliquota d’imposta al 5% per i primi cinque anni di attività.
     
    Tale riduzione è riconosciuta, tra l’altro, a condizione che l’attività non costituisca mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
     

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