Sentenza Cass. 40314 del 28.9.2016 : estinzione del reato con il pagamento integrale.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, l’integrale pagamento del debito tributario effettuato dall’imprenditore e la trasformazione della fattispecie attenuante in fattispecie estintiva per il reato previsto dall’art. 10-ter, ha comportato in pratica l’estinzione del reato stesso.
Il reato di “Omesso versamento di IVA”, è punito dall’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000.
La corte ha stabilito come sia irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento.
Sempre che non venga dimostrato che sono state adottate tutte le iniziative utili alla corresponsione di quanto dovuto.
Tuttavia ha altresì stabilito che, alla luce della recente revisione apportata dal D.Lgs. n. 158 del 2015 ed in particolare con la sostituzione, attraverso l’art. 11 del citato decreto, dell’art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000 (“Causa di non punibilita'. Pagamento del debito tributario”), alla condotta restitutoria dell’imputato va ora riconosciuta l’efficacia estintiva del reato commesso.
A differenza di quanto previsto nella precedente formulazione dell’art. 13, ora si prevede che l’adempimento del tributo (comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi ed avvenuto anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonchè del ravvedimento operoso) estingue i reati.
Si tratta in particolare:
- di “Omesso versamento delle imposte certificate” (art. 10-bis)
- “Omesso versamento Iva” (art. 10-ter)”
- “Indebita compensazione mediante utilizzo di crediti non spettanti” (art. 10-quater, comma 1).
Purché il pagamento avvenga prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.
In sostanza per tali reati la causa di non punibilità trova la sua giustificazione nella scelta di concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della condotta attraverso una piena soddisfazione della pretesa erariale purché ciò avvenga, evidentemente, prima del processo penale.
L’efficacia estintiva e non più soltanto attenuante attribuita al pagamento integrale degli importi dovuti (nel caso di specie l’IVA), è stata quindi chiarita dalla Cassazione, la quale ha però sottolineato che ai fini della valutazione del pagamento integrale dei debiti tributari, questo deve necessariamente comprendere anche le sanzioni amministrative e gli interessi.