Molte novità anche in questo caso.
Nei confronti dei soggetti passivi Iva che hanno erroneamente trasmesso i dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017 viene prevista la disapplicazione delle sanzioni previste dalla legge (cfr articolo 11, commi 1 e 2-bis, Dlgs 471/1997) a condizione che le comunicazioni siano eseguite correttamente entro il 28 febbraio 2018.
Inoltre viene introdotta la facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale, limitando i dati da inviare alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni (ovvero, per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, al codice fiscale), alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
In luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, è possibile trasmettere i dati del documento riepilogativo .
In tal caso, i dati da trasmettere comprendono almeno la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali