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Il Decreto fiscale 193/2016 diventa legge

  • di Luigi Mondardini

    Con la fiducia dal Senato segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    Le novità:
     
    - spesometro 
    - liquidazioni trimestrali telematiche
    - dichiarazione IVA
     
    A partire dall’anno 2018 vengono confermate le scadenze del 31 maggio, 30 novembre, 28-29 febbraio, mentre per il  II trimestre si passa dal  31 agosto al 16 settembre.
     
    Per il 2017 le  scadenze sono due, semestrali, la prima delle quali fissata per il 25 luglio.
     
    Le sanzioni : per lo spesometro  2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre; per le liquidazioni: da 500 a 2.000 euro.
     
    Per l’anno 2017 passa dall’ultimo giorno di febbraio al 30 aprile, il termine ultimo per la presentazione telematica.
     
     
     
    - Voluntary Disclosure :
     
    E’ prevista la riapertura dei termini con riferimento alle violazioni commesse fino al 30.09.2016 ed è possibile  anche per coloro che avevano già aderito alla V.D. di cui alla legge 186/2014; 
     
    - F24: nuove regole per i privati:
     
    Per  i soggetti non titolari di partiva IVA cambiano le regole :  l’obbligo di utilizzo del Modello F24 telematico resta fermo solo nei  casi di   Modello F24 con saldo 0 per effetto di compensazioni effettuate e  Modello F24 con saldo positivo e presenza di compensazioni. 
     
    Novità per quanto riguarda l’utilizzo del mod. F24 cartaceo: a differenza di prima  il privato potrà utilizzare il Modello F24 cartaceo, qualora non siano presenti compensazioni e qualsiasi sia l’importo a debito da versare e quindi, anche se superiore a 1.000 euro.
     
     
     
     
    - Equitalia:
     
    la  definizione agevolata delle cartelle riguarda gli importi affidati ad Equitalia nel 2016. 
     
    Le rate vengono portate a 5 ( inizialmente erano 4)  e l’istanza può venire presentata entro il 31.03.2017. 
     
    Le prime 3 rate, una volta confermate da  Equitalia entro il 31.05.2017, dovranno coprire il 70% del debito totale, si rimanda al 2018 il rimanente 30% . 
     
    - Dichiarazioni integrative: 
     
    I termini di presentazione per la dichiarazione integrativa (redditi, IRAP, 770 e IVA) sia a favore sia a sfavore diventano omogenei.
     
    In entrambi i casi potranno essere presentate entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere. 
     
    - Prelievi/versamenti : presunzioni
     
    Viene eliminata  la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti.
     
    Viceversa per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili.
     
    - Termini , modifiche:
     
    Certificazione Unica: si passa dal  28.02 al 31.03 di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d'imposta già a valere sull’anno d’imposta 2016 .
     
    Trasmissioni documenti/ informazioni: passa  dal 1° al 31 agosto la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.
     
    Posticipati  dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP; dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP;  dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento delle somme derivanti da dichiarazione IVA.
     
    - San Marino:
     
    Soppressa la comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani,  a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. 
     
    - Rimborsi IVA:
     
    Si alza la soglia da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.
     

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