Possibile sospensione della delega.
Di recente sono state introdotte disposizioni sempre più stringenti in relazione all’utilizzo dei crediti in compensazione; in particolare:
- l’abbassamento della soglia a 5.000 euro per l’obbligo di apposizione del visto di conformità ;
- l’obbligo di ricorrere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per i soggetti titolari di partita Iva.
In tale ottica si deve inquadrare la norma contenuta nella L. 205/2017 che dà la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.
Le compensazioni oggetto di monitoraggio potrebbero riguardare le seguenti situazioni:
- l’utilizzo del credito per compensare debiti iscritti a ruolo;
- l’utilizzo in compensazione del credito da parte di un soggetto differente rispetto al soggetto titolare della posizione creditoria;
- l’utilizzo in compensazione di un credito generato molti anni addietro.
Pertanto:
- se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, la delega si considera eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data in cui è avvenuto l’ordine di pagamento.
- Se viceversa dal controllo risulta che il credito non può essere utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
La ripetizione del pagamento effettuato oltre termine, non evita la penalità; tuttavia, se accompagnata dal ravvedimento sana la violazione.
Per quanto riguarda la sanzione applicabile ,per quanto riguarda l’indebito utilizzo di crediti, è prevista l’applicazione della sanzione nella misura del 30% in caso di credito esistente; dal 100% al 200% in caso di credito inesistente.
Questo aspetto, insieme a tutte le altre peculiarità della normativa, dovranno essere regolate da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.