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Il contratto di apprendistato 2018

  • di Luigi Mondardini

    Tre i tipi di contratto di apprendistato.

    Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato in cui il datore di lavoro deve  corrispondere all’apprendista la retribuzione  per la prestazione di lavoro resa, ridotta, rispetto al regolare  contratto a tempo indeterminato, a motivo della inesperienza dell'apprendista  e fornire la formazione necessaria (in parte interna e in parte esterna) all’acquisizione di una maggiore competenza professionale.

    Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve  contenere  il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali .

    Esistono tre tipologie di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi.

     

    -        Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni  finalizzato al conseguimento di una qualifica, di un diploma professione e anche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico (cd. sistema duale);

    -        Apprendistato di alta formazione e ricerca: rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni finalizzato al conseguimento di un  diploma di istruzione secondaria superiore, di titolo di studi universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;

    -        Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale , valida ai fini contrattuali ( non un titolo di studio come nel primo caso) .

     

    Dal 2016 è possibile assumere con questo contratto anche  i lavoratori beneficiari di mobilità o di trattamenti di disoccupazione, senza limiti di età, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale .

    La  durata  del contratto di apprendistato in generale non può superare i tre anni ( cinque nelle imprese artigiane)  salvo diversa previsione contrattuale collettiva, in ragione dell’età e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. E’ prevista una durata minima non inferiore a sei mesi.

    Le parti non possono recedere dal contratto di apprendistato durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, mentre possono recedere al termine del periodo di formazione, osservando i termini di preavviso.

    Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

     

     

    Il contratto gode di agevolazioni dal punto di vista retributivo e contributivo. In particolare per le  assunzioni con contratto di apprendistato sono previsti  incentivi economici e normativi:

    -        la decontribuzione con aliquote a carico dei datori di lavoro del 3,11% nel primo anno, 4,61% nel secondo e 11,61% negli anni successivi , per le aziende fino a 9 dipendenti; 11,61% per le aziende oltre i 9 dipendenti. L’aliquota a carico dell’apprendista è del 5,84%.

    -        deducibilità del costo dalla base imponibile IRAP;

    -        possibilità di inquadrare l’apprendista ai fini retributivi fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante ( va fatto riferimento al contratto di categoria);

    -        esclusione dell’apprendista dal computo dei limiti numerici del personale previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative (ad es. non sono computabili nella base di calcolo per le assunzioni obbligatorie dei disabili, ai fini dei licenziamenti, ecc.).

     

    La legge di bilancio  ha aggiunto alle agevolazioni già descritte,  l’esonero contributivo del 50%, con un massimo di 3000 euro annui  nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, per i lavoratori che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età  alla data della prosecuzione.

     

    In tal caso, l’esonero è applicato per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo  previsto dal  decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (anno aggiuntivo di contribuzione agevolata alla fine del periodo di formazione di tre anni). 

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