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Il Bilancio senza nota integrativa

  • di Luigi Mondardini

    Si tratta del bilancio cd. “super semplificato”.

    Le società micro  che hanno i requisiti dimensionali di cui all’articolo 2435-ter codice civile possono presentare un  bilancio super abbreviato caratterizzato dalla presenza dei soli schemi di bilancio , senza la nota integrativa e senza il rendiconto finanziario, salvo il rispetto di alcuni obblighi informativi supplementari da indicare in calce allo Stato patrimoniale.
     
    Il “micro” bilancio può  essere presentato da parte delle società di capitali che nel primo esercizio, ovvero successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
     
    totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 175.000;
    ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;
    dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
     
    Verificato il mancato superamento dei parametri descritti, la società può dunque redigere  ( è in ogni caso una facoltà) il bilancio in forma “super” abbreviata presentando solamente gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, omettendo  sia il rendiconto finanziario sia la nota integrativa.
     
    Relativamente agli schemi di bilancio, l’articolo 2435-ter codice civile prevede che gli stessi siano determinati secondo le regole già applicabili ai bilanci in forma abbreviata di cui all’articolo 2435-bis dello stesso codice civile.
     
    Il richiamo operato deve intendersi anche alle semplificazioni espositive previste per i bilanci in forma abbreviata, ed in particolare al possibile raggruppamento di alcune voci sia dello stato patrimoniale, sia del conto economico. 
     
    Per quanto riguarda le informazioni supplementari che consentono di non redigere la nota integrativa, si richiede di indicare in calce allo stato patrimoniale le informazioni di cui ai numeri 9) e 16) dell’articolo 2427 codice civile.
     
    Si tratta dell’importo complessivo delle garanzie e degli impegni , nonché l’ammontare dei compensi erogati agli amministratori ed ai sindaci (laddove l’organo di controllo sia stato nominato). 
     
    Infine, come per le  società che redigono il bilancio in forma abbreviata, è previsto anche l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione se in calce allo stato patrimoniale siano indicate le “tradizionali” informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 codice civile  vale a dire il numero e valore nominale delle azioni o proprie o di società controllanti possedute dalla società, ovvero acquisite ed alienate nel corso dell’esercizio.
     

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