Scaduto il termine per l’azione accertatrice dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta delle dichiarazioni fiscali riferite al periodo d’imposta 2011 , Modello Unico/2012.
Si ricorda che dal periodo d’imposta 2016 (Modello Unico/2017), sono cambiati i termini per l’accertamento.
La dichiarazione è considera non omessa ma solo tardiva , se, pur non essendo stata presentata nei termini ordinari, viene comunque inoltrata entro i 90 giorni successivi.
Prima della Legge di Stabilità 2016, in caso di dichiarazione fiscale presentata nei termini o tardiva , il termine per l’accertamento era fissato al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; il termine si raddoppiava in caso di violazioni penali.
In caso poi di dichiarazione omessa, prima della manovra 2016, i termini erano stabiliti al 31° dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata; tali termini erano poi raddoppiabili in caso di violazioni penali. ( con la Legge di Stabilità 2016 si è passati al 31 dicembre del 7° anno successivo).
A seguito della manovra pertanto si passa:
- al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- in caso di dichiarazione omessa, con la Legge di Stabilità 2016 si è passati al 31 dicembre del 7° anno successivo.
I nuovi termini di accertamento sono applicabili solo a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, a decorrere dal Modello Unico/2017 .
In sostanza per la dichiarazione regolare da presentare il prossimo anno riferita al 2016, ossia Modello Unico/2017 e Modello 730/2017, il termine per l’accertamento sarà il 31 dicembre del 5° anno successivo, ossia il 31/12/2022.
In caso di omissione ,per il periodo d’imposta 2016, il termine per l’accertamento sarà il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui il modello andrebbe presentato e, quindi, il 31/12/2024.
In caso di dichiarazione integrativa i termini per l’accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa stessa e, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione.
Per il Modello Unico/2016 e precedenti, i termini per l’accertamento restano i vecchi.
Si ricorda infine un'altra importante novità: l’eliminazione , sempre a decorrere dal Modello Unico/2017, del raddoppio dei termini in caso di violazioni penali.