In dichiarazione 2016, per l'anno di imposta 2015, si può beneficiare delle detrazioni per i familiari a carico.
Va rispettato il requisito di non superare un reddito complessivo di 2.840, 51 euro.
I familiari che possono essere considerati a carico anche se “ non conviventi” con il contribuente o residenti all’estero sono:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Questi soggetti devono soddisfare per rientrare nell'elenco dei familiari fiscalmente a carico un unico requisito:
- il possesso nell'anno d'imposta di un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Al superamento di questa cifra la detrazione non spetta neppure in parte, anche nel caso in cui il reddito sia stato percepito unicamente negli ultimi mesi dell'anno.
Inoltre possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Si tratta del
• il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
• i discendenti dei figli;
• i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
• i generi e le nuore;
• il suocero e la suocera;
• i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
• i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Quindi per questi soggetti devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- quello relativo al limite di reddito
- quello concernente il requisito della convivenza con il contribuente o del loro mantenimento tramite assegno dello stesso.
Si ricorda che nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere sommate anche le seguenti somme ( che non sono comprese nel reddito complessivo):
• le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
• la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
• il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
• il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);
• il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.