Il Fisco verifica la sussistenza dei requisiti richiesti.
Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ( regime oggi abrogato) prevedeva per le imprese e i professionisti modalità semplificate di determinazione del reddito e di tassazione.
L’accesso al regime era subordinato al raggiungimento di ricavi o compensi annui non superiori a € 30.000, e al soddisfacimento di altre condizioni stabilite dalla legge.
In presenza di precisi requisiti i contribuenti godevano di una serie di vantaggi; in particolare :
- un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali comunali e regionali pari al 5%
- l’esenzione da liquidazioni e versamento IVA
- l’esenzione da IRAP
- l’esenzione dall’applicazione della ritenuta d’acconto
- l’esenzione dall’obbligo di tenuta e di registrazione dei documenti contabili
- l’esenzione dagli studi di settore
- l’esenzione dallo spesometro e dalla comunicazione “black-list”
Le condizioni di accesso al regime:
- conseguimento di ricavi o compensi annui non superiori a 30.000 euro;
-
- non aver effettuato acquisti di beni strumentali per un importo superiore a 15.000 euro (inclusi i contratti di appalto, leasing o di locazione) nel triennio precedente. Per i beni strumentali ad uso promiscuo rilevava un valore pari al 50% degli stessi.
- non avere effettuato cessioni all’esportazione o operazioni simili con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino o operazioni non imponibili in virtù di accordi o trattati internazionali.
- non avere sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori e non avere erogato sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR;
- non avere ricoperto, nel periodo di fruizione del regime, la qualità di socio svolgente attività gestionali in società di persone o di capitali;
L’attività non doveva essere una mera persecuzione di un’attività precedentemente svolta.
Il requisito della novità sussiste sempre qualora l’attività svolta in precedenza dal contribuente sia stata dal punto di vista sostanziale e formale differente rispetto alla nuova attività.
Il requisito della novità è uno dei punti su cui si concentra l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate e cioè se l’attività intrapresa dal contribuente possa effettivamente ritenersi “nuova” attività o meno.
Per essere considerata un’attività “nuova” occorreva :
- che il contribuente non avesse esercitato, negli ultimi 3 anni, l’attività d’impresa o professionale anche in forma di impresa familiare o associata.
- Che l’attività da esercitare non costituisse la mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dallo stesso contribuente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo ( con alcune esclusioni: attività di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; o il caso in cui contribuente avesse perso il lavoro come dipendente o era in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà)
Si ricorda che non è considerata mera prosecuzione:
- l’avere svolto forme di lavoro precario.
- il caso del lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- lo svolgimento di lavoro a tempo determinato per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio precedente.
- la circostanza che il contribuente abbia svolto prestazioni occasionali.
- ed ancora non costituisce causa di esclusione dal regime lo svolgimento sotto forma di lavoro autonomo della stessa attività esercitata da un lavoratore dipendente poi andato in pensione.