Con la sentenza C-106/16, la Corte di Giustizia ha scelto di tutelare il diritto alla libertà di stabilimento all'interno del territorio dell'Unione. Il tutto, nonostante la strenua opposizione della magistratura polacca.
Nei giorni scorsi, si è assistito a un curioso braccio di ferro tra la Corte di Giustizia dell’UE e la magistratura polacca. Motivo dello scontro è stata una società polacca che, messa in liquidazione, chiedeva di potersi esimere dalla procedura di liquidazione in quanto intenzionata a trasferirsi immediatamente in un altro Paese. La Corte di Giustizia ha impugnato il ricorso della società polacca... Dandole ragione.
Con la sentenza C-106/16, emanata mercoledì scorso, 25 ottobre, si viene a creare un precedente fondamentale per il diritto societario europeo. La Corte UE ha, infatti, rimarcato l’importanza rivestita dalla tutela della libertà di stabilimento all’interno del territorio dell’Unione, diritto che nessun ordinamento nazionale può permettersi di ostacolare.
Quando una società può “emigrare” in un altro Paese?
Le condizioni per il trasferimento all’estero delle società tracciate dalla Corte UE aumentano l’appetibilità di tali movimenti transnazionali. Infatti, per poter trasferire la sede legale oltreconfine, una società proveniente da un Paese membro non dovrà preoccuparsi di spostare né l’amministrazione (sede operativa) né gli stabilimenti e nemmeno il complesso essenziale in cui si svolge il nucleo della sua attività aziendale. Dunque, si tratta di una disposizione fortemente incentivante per la già crescente migrazione di società verso gli ordinamenti più favorevoli.
E’ conveniente trasferire la sede legale all’estero?
In Europa, vigono una miriade di ordinamenti differenti, alcuni molto distanti tra di loro, in termini di diritto societario. Trasferire la sede legale della propria società all’estero significa adottare automaticamente le regole disciplinanti la costituzione e lo svolgimento dei principali processi societari propri di quell’ordinamento. In termini tecnici, il trasferimento corrisponde a un “volo” compiuto dalla società che sceglie di abbandonare un Paese (cosiddetto di “decollo”) a favore di un altro con ordinamento più favorevole (di “atterraggio”). Il tutto senza temere di patire le vertigini prodotte dall’ordinamento nazionale di provenienza. Dunque sì, il volo può essere conveniente sotto il profilo dei vantaggi e delle semplificazioni societarie acquisibili. Certo, però, molto dipende da dove si decide di atterrare.
Francesco Mondardini
francesco.studiomondardini@gmail.com
@FranzMondardo
Laureato con lode in Economia e Direzione Aziendale presso l’Università di Bologna, da anni mi sono specializzato nella materia fiscale e imprenditoriale. Il mio obiettivo è permettere a chi vuole investire economicamente nel suo futuro, di poterlo fare... Senza svenarsi fiscalmente. A chi mi dice, sconsolato: “Sì, ho pagato le tasse. Ho fatto la mia rinuncia dei redditi”. Rispondo: “Posso accettare la sconfitta, ma non posso accettare la rinuncia a provarci”.