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Già operativa la definizione agevolata delle cartelle esattoriali

  • di Luigi Mondardini

    Riguarda tutti gli agenti della riscossione e quindi non solo Equitalia.

    La  definizione agevolata potrà riguardare le somme iscritte a ruolo relative a importi non versati di:
     
    -  Irpef, Ires, Irap 
    - contributi previdenziali e assistenziali
    - i ruoli emessi da Regioni, Province, e Comuni, quali ad esempio relativi all’Ici 
    - per le  violazioni del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).
     
    Il contribuente sarà tenuto a versare :
     
    - la maggiore imposta evasa
    - gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo
    - le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, 
    - il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
     
    Coloro che hanno già in essere un piano di rateazione potranno accedere ad uno sgravio di sanzioni e interessi di mora sulle rate ancora dovute, ma non otterranno sconti su quanto già pagato; inoltre è previsto che devono risultare rispettati i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.
     
    Il risparmio può essere determinato con il seguente esempio:
     
    A dicembre 2015 si riceve  una cartella di pagamento da cui risulta una maggiore imposta Irpef da versare pari a 3.000 euro e altri oneri aggiuntivi quali:
     
    - Sanzioni pari al 30% dell’imposta da versare  pari a 900 €; 
    - Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.20 del D.P.R. 602/73) per € 450 (a scopo esemplificativo); 
    - Interessi di mora (art. 30 del D.P.R. 602/73) € 600.
    - Aggio della riscossione € 468 (art.17 D.Lgs 112/99); L’Aggio ?per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015 è pari all’8% per pagamenti effettuati dopo 60 giorni dalla notifica della cartella.
    - Spese di notifica 6 euro.
    - Totale a debito € 5.424= 
     
    A seguito della rottamazione si dovrà versare:
     
    - la maggiore imposta Irpef per € 3.000;
    - interessi per ritardata iscrizione a ruolo € 450;
    - aggio della riscossione (calcolato solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) per € 276;
    - spese di notifica € 6
    - per un totale di € 3.732=.
     
     
     
     
     

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