Aumento dell’aliquota contributiva a carico dei collaboratori e figure assimilate.
Sono coloro iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata: dal primo gennaio l’onere contributivo sale di 1 punto percentuale, a cui si aggiunge anche lo 0,51% in più dal 1° luglio 2017.
Per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l’art. 2, comma 57, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto un aumento progressivo che ha portato il carico contributivo dal 2012 al 2018 dal 26% al 33%.
Inoltre a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli Uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è scattata un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%.
In sostanza per i collaboratori e soggetti assimilati senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.Iva, ed in particolare:
- amministratore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica; sindaco di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica, revisore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica; liquidatore di società;collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio; co. co. co. (con contratto a progetto/programma di lavoro/fase); collaborazioni coordinate e continuative presso pp.aa.; rapporti di co. co. co.
a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’aliquota passa al 34,23%.
Nulla cambia, invece, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: per questi ultimi, infatti, rimane ferma l’aliquota contributiva del 24%.
Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un 1/3 e 2/3 e l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso,