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Garanzia al 100%: si può fare domanda

  • di Luigi Mondardini

    Le risorse potrebbero essere limitate

    E’ pronto il  modulo con la richiesta di garanzia statale da inviare alle banche o ai consorzi fidi per avviare l’iter.

     

    Il modulo va inviato via mail (anche con posta non certificata) agli intermediari finanziari che dovranno a loro volta richiedere la garanzia statale.

     

    In base al decreto liquidità, per i cosiddetti “mini prestiti” la garanzia statale del 100% è automatica e senza valutazione del Fondo.

     

    Attenzione : le banche non sono vincolate a concederlo e possono comunque effettuare la loro istruttoria.

     

    Il prestito :

    • può arrivare a 25mila euro ma sempre entro il limite del 25% dei ricavi
    • è destinato a Pmi e lavoratori autonomi
    • avrà una durata  fino a 6 anni con inizio del rimborso dopo due anni
    • il tasso massimo applicabile è rapportato al Rendistato più uno spread dello 0,2% e ai valori attuali si attesta intorno all’1,2%.

     

    In considerazione dell’importo attualmente stanziato (1,7 miliardi) nel decreto liquidità e considerato un valore medio dei prestiti stimato in questo momento a 15mila euro, si arriva a circa 340-350mila operazioni. La distanza con la potenziale platea è enorme; in  Italia ci sono circa 4,3 milioni di Pmi.

     

    Sarà determinante il nuovo decreto atteso per fine aprile che dovrebbe contenere l’aumento del plafond (l’obiettivo è di 7 miliardi).

     

    Il modulo va inviato  agli intermediari finanziari precisando, tra l’altro:

    - che il soggetto beneficiario non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni della cosiddetta legge 231;

    - che non è incorso in esclusioni dettate dal codice dei contratti pubblici.

    - occorre specificare la propria classe dimensionale in base ai parametri della raccomandazione della commissione Ue 2003/361.

    - vanno indicati  gli aiuti di Stato di cui si è eventualmente già beneficiato e l’amministrazione che li ha concessi.

     

    Ricavi:

    • nel modulo vanno riportati i dati relativi ai ricavi dell’ultimo esercizio contabile, come da ultimo bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale presentata.

     

    • Per soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, invece, per attestare i ricavi basta un’autocertificazione oppure, specifica il modulo, altra documentazione idonea allo scopo.

     

    • Va compilata  anche la voce relativa al codice Ateco dell’attività economica interessata dal finanziamento e quella in cui si attesta che si sono subiti danni economici legati all’emergenza Covid-19.

     

    • Vanno elencate le finalità del prestito.

     

    Per indebita fruizione si richiamano le sanzioni previste dal Dlgs 123 del 1998: da due a quattro volte l’importo dell’intervento.

     

    Si ricorda che per i micro-finanziamenti l’importo finale del prestito che può erogare la banca o un altro intermediario finanziario non può superare la percentuale del 25% dei ricavi o dei compensi . In definitiva  il prestito pieno di 25mila euro si può ottenere solo se si ha un fatturato pari ad almeno 100mila euro.

     

    Così per i “forfettari” il 25% si applicherà al tetto massimo di 65mila euro previsto da tale  regime; in  pratica per chi ha ricavi o compensi di 65mila euro ( cioè il tetto previsto dal regime forfettario) l’importo dei mini-prestiti non potrà mai superare i 16.250 euro.

    Ad esempio per un artigiano che ha 40mila euro di ricavi dichiarati ( quelli della dichiarazione Iva 2019 e dunque relativi all’esercizio 2018) il micro-prestito si ferma a 10.000 euro.

    Occorre poi considerare che  le banche  non sono  certo obbligate all’erogazione del prestito ed in ogni caso  possono continuare a fare le loro valutazioni in ogni caso.

    Infatti per i  “mini-prestiti” a non essere prevista è la valutazione del Fondo.

    Viceversa per quanto riguarda le garanzie al 90% e quella che può arrivare al 100% con il concorso al 10% dei consorzi fidi privati, un filtro del Fondo è ancora previsto.

     

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