Legge di Bilancio 2026 introduce numerose novità fiscali.
FRINGE BENEFIT 2026: REGOLE OPERATIVE
La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2026) non modifica l’impianto agevolativo già previsto per il triennio 2025–2027 in materia di fringe benefit.
Restano quindi confermate le soglie di esenzione, differenziate in base alla presenza di figli fiscalmente a carico.
Per il periodo d’imposta 2026 si applicano i seguenti limiti:
1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori dipendenti
2.000 euro annui per i lavoratori con figli fiscalmente a carico
COSA SONO E COME VENGONO TASSATI
I fringe benefit sono una forma di retribuzione in natura, ossia beni o servizi concessi dal datore di lavoro al dipendente in aggiunta (o in alternativa) alla retribuzione in denaro.
La disciplina fiscale è contenuta nell’articolo 51 del TUIR, che prevede come regola generale l’imponibilità di tutti i compensi legati al rapporto di lavoro.
Tuttavia, per i beni e servizi di modico valore, è prevista una soglia di esenzione entro la quale tali importi non concorrono alla formazione del reddito né ai fini fiscali né contributivi.
Tra i fringe benefit più diffusi rientrano, ad esempio:
- buoni acquisto e buoni carburante;
- telefoni e computer concessi anche per uso personale;
- pagamento o rimborso delle utenze domestiche;
- rimborso dell’affitto o degli interessi sul mutuo della prima casa, nei casi previsti.
Attenzione: se il valore complessivo dei fringe benefit supera anche di un solo euro il limite previsto, l’intero importo diventa imponibile, e non solo la parte eccedente.
LA DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE
Le soglie maggiorate di 1.000 o 2.000 euro sono riconosciute a condizione che il lavoratore dichiari al datore di lavoro la presenza di figli fiscalmente a carico, indicando il relativo codice fiscale.
La dichiarazione:
- vale per l’intero periodo d’imposta;
- consente al datore di lavoro di applicare correttamente la soglia già in fase di erogazione dei benefit.
ASPETTI OPERATIVI: PRINCIPIO DI CASSA
Anche per il 2026 si applica il principio di cassa allargato: i fringe benefit concessi entro il 12 gennaio 2027 si considerano percepiti nel 2026.
È quindi necessario monitorare le erogazioni a cavallo d’anno.
Se in sede di conguaglio risulta superata la soglia, l’intero valore dei fringe benefit deve essere assoggettato a tassazione ordinaria, con recupero delle imposte e dei contributi dovuti.
DIFFERENZA COL WELFARE AZIENDALE
È utile distinguere i fringe benefit dai piani di welfare aziendale.
Il welfare aziendale:
- non ha limiti di importo;
- è esente da tassazione;
- deve essere riconosciuto alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee;
- non può essere erogato in forma individuale.
Pertanto, la disciplina dei fringe benefit nel 2026 è confermata, ma richiede attenzione nella gestione operativa, soprattutto per evitare il superamento delle soglie di esenzione.