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FRINGE BENEFIT

  • di Francesco Mondardini

    Legge di Bilancio 2026 introduce numerose novità fiscali.

    ?? FRINGE BENEFIT 2026: REGOLE OPERATIVE

     

    La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2026) non modifica l’impianto agevolativo già previsto per il triennio 2025–2027 in materia di fringe benefit.

    Restano quindi confermate le soglie di esenzione, differenziate in base alla presenza di figli fiscalmente a carico.

     

    Per il periodo d’imposta 2026 si applicano i seguenti limiti:

     

    1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori dipendenti

    2.000 euro annui per i lavoratori con figli fiscalmente a carico

     

    ?? COSA SONO E COME VENGONO TASSATI

     

    I fringe benefit sono una forma di retribuzione in natura, ossia beni o servizi concessi dal datore di lavoro al dipendente in aggiunta (o in alternativa) alla retribuzione in denaro.

    La disciplina fiscale è contenuta nell’articolo 51 del TUIR, che prevede come regola generale l’imponibilità di tutti i compensi legati al rapporto di lavoro.

    Tuttavia, per i beni e servizi di modico valore, è prevista una soglia di esenzione entro la quale tali importi non concorrono alla formazione del reddito né ai fini fiscali né contributivi.

     

    Tra i fringe benefit più diffusi rientrano, ad esempio:

     

    - buoni acquisto e buoni carburante; 

    - telefoni e computer concessi anche per uso personale;

    - pagamento o rimborso delle utenze domestiche;

    - rimborso dell’affitto o degli interessi sul mutuo della prima casa, nei casi previsti.

     

    Attenzione: se il valore complessivo dei fringe benefit supera anche di un solo euro il limite previsto, l’intero importo diventa imponibile, e non solo la parte eccedente.

     

    ?? LA DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE

     

    Le soglie maggiorate di 1.000 o 2.000 euro sono riconosciute a condizione che il lavoratore dichiari al datore di lavoro la presenza di figli fiscalmente a carico, indicando il relativo codice fiscale.

     

    La dichiarazione:

    - vale per l’intero periodo d’imposta;

    - consente al datore di lavoro di applicare correttamente la soglia già in fase di erogazione dei benefit.

      

    ?? ASPETTI OPERATIVI: PRINCIPIO DI CASSA

     

    Anche per il 2026 si applica il principio di cassa allargato: i fringe benefit concessi entro il 12 gennaio 2027 si considerano percepiti nel 2026.

     

    È quindi necessario monitorare le erogazioni a cavallo d’anno.

    Se in sede di conguaglio risulta superata la soglia, l’intero valore dei fringe benefit deve essere assoggettato a tassazione ordinaria, con recupero delle imposte e dei contributi dovuti.

     

    ?? DIFFERENZA COL WELFARE AZIENDALE

     

    È utile distinguere i fringe benefit dai piani di welfare aziendale.

     

    Il welfare aziendale:

    - non ha limiti di importo;

    - è esente da tassazione;

    - deve essere riconosciuto alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee;

    - non può essere erogato in forma individuale.

     

    Pertanto, la disciplina dei fringe benefit nel 2026 è confermata, ma richiede attenzione nella gestione operativa, soprattutto per evitare il superamento delle soglie di esenzione.

     

     

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