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Fotovoltaico: possibile il superammortamento

  • di Luigi Mondardini

    Consentito sulle componenti impiantistiche.

    Il super  ammortamento consente di dedurre  ammortamenti pari al costo di acquisizione del bene aumentato del 40%, purché i coefficienti di ammortamento non siano inferiori al 6,5%.
     
    L’agevolazione è esclusa  per la componente immobiliare , come ad esempio ad esempio i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.
     
    Alle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento nella misura del 9%.
     
    Restano pertanto esclusi dall’agevolazione i costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche relativi alla componente immobiliare (voce “Fabbricati”) in quanto soggetti ad un coefficiente di ammortamento pari al 4% .
     
    Con successivi interventi  e disposizioni,  è stato chiarito che non sono più  oggetto di stima catastale i pannelli fotovoltaici (ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni) e gli aerogeneratori (rotori e navicelle).
     
    Inoltre ( circolare 27/E/2016) , per gli impianti fotovoltaici dichiarati autonomamente in catasto, vanno considerate, tra le componenti “immobiliari” oggetto di stima per gli impianti a terra,  il suolo, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie (eventuali recinzioni, platee di fondazione, viabilità, ecc.) posti all’interno dell’unità immobiliare.
     
    La successiva circolare 4/E/2017 ha precisato che le componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche/eoliche, non possono essere considerate “beni immobili” nel senso inteso dalla circolare AdE 36/E/2013 ai fini della determinazione dell’aliquota di ammortamento.
     
    In sostanza  ai costi concernenti la  componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 4%,; viceversa alla componente impiantistica  risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9% prevista dalla circolare AdE 36/E/2013 per i beni mobili.
     
    Il super  ammortamento, qualora ve ne siano i presupposti, potrà essere applicato  solo sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche; infatti tali elementi non rientrano nelle esclusioni previsti dalla legge di Stabilità 2016 e relative a investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.
     
     
     

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