Non è cessione di azienda.
Lo sostiene la C.T. Reg. Milano ( sent. 1812/2018) , secondo la quale manca l’elemento essenziale della nozione di azienda, ossia l’organizzazione imprenditoriale dei vari fattori.
La cessione della proprietà superficiaria di un impianto fotovoltaico, unitamente alle attrezzature e agli accessori tecnici, nonché ai diritti derivanti dalla convenzione per la cessione di energia al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), non può essere riqualificata dal Fisco in una cessione d’azienda, mancando l’elemento essenziale della nozione di azienda, ovvero l’organizzazione imprenditoriale dei vari fattori.
Con apposito atto notarile, una società aveva ceduto ad altra società la proprietà superficiaria di un impianto fotovoltaico, con i relativi accessori tecnici e gli impianti necessari a consentire il regolare allaccio alla rete nazionale, assoggettando all’aliquota IVA del 10% l’operazione e applicando l’imposta di registro in misura fissa (e le ipocatastali rispettivamente con aliquota del 3% e 1%).
Secondo l’Agenzia delle Entrate l’operazione rappresentava una cessione d’azienda, avendo con l’atto in questione la venditrice trasferito non solo le attrezzature che compongono l’impianto fotovoltaico, ma anche tutti i diritti e gli interessi conseguenti alla titolarità della convenzione con il GSE.
Oltre all’applicazione della aliquota proporzionale di registro del 3% propria degli atti di cessione di azienda o di ramo d’azienda, anziché quella in misura fissa utilizzata, l’Ufficio accertava anche il valore di avviamento non previsto nell’atto notarile di vendita della proprietà superficiaria dell’impianto e delle relative attrezzature.
I giudici regionali, confermando la decisione di primo grado, hanno stabilito che la tesi dell’Agenzia non è sostenibile.
In particolare manca nell’oggetto del contratto l’elemento dell’organizzazione, essenziale alla nozione di azienda.
Pur in presenza di un bene dotato di attrezzature, rapporti contrattuali e intese connesse al suo sfruttamento commerciale, esso non può che essere considerato come un mero macchinario per la produzione di energia elettrica e per il suo successivo incanalamento nell’unica direzione possibile (salvo lo sfruttamento personale), ovvero il servizio energetico nazionale.
In un impianto fotovoltaico l’imprenditore non ha nulla da organizzare, coordinare, scegliere, perché la sua funzione è unica, prestabilita e non può in alcun modo essere variata.
La decisione in commento pare in linea con la stessa prassi dell’Agenzia delle Entrate, che, nella circolare 36/2013, riferendosi alla cessione di impianti fotovoltaici, ha considerato tali operazioni come cessioni di beni immobili o di beni mobili, a seconda dei casi, ma non ha fatto alcun cenno all’ipotesi di cessione d’azienda.