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Fotovoltaico: ammortamenti possibili

  • di Luigi Mondardini

    Si aggiorna l’interpretazione fiscale della natura dell’impianto fotovoltaico.

    La circolare 4/E/2017   coglie l’occasione per rivedere la prassi dell’Agenzia sugli impianti che producono energia alternativa.
     
    Viene  chiarita l’applicabilità dell’aliquota  di ammortamento del 9% alla componente impiantistica. 
     
    La nuova presa di posizione delle Entrate è favorevole alle imprese ed è applicabile già con la chiusura dei bilanci 2016, consentendo un risparmio fiscale o, comunque, di ridurre i rischi di una contestazione sugli ammortamenti.
     
    Riepiloghiamo l’orientamento dell’amministrazione finanziaria:
     
    - inizialmente  l’Agenzia aveva  considerato l’impianto fotovoltaico o eolico come un bene “mobile”, caratterizzato da una aliquota di ammortamento del 9% ; 
     
    - in seguito l’impostazione veniva  modificata  con la circolare 36/E/2013 , con la quale si è ritenuto di qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale, attribuendovi, nella stragrande maggioranza dei casi, natura immobiliare. 
     
    In pratica gli  impianti (non accatastabili)  che hanno mantenuto la qualifica di beni mobili anche ai fini dell’imposizione diretta, sono stati solo quelli di modestissime dimensioni .
     
    Si è quindi creato un quadro dove:
     
    - per  gli impianti a terra (fondo di proprietà) è stata adottata l’aliquota del 4%
     
    - per quelli integrati sul fabbricato di proprietà è stata assunta l’aliquota di ammortamento del fabbricato stesso (generalmente 3%)
     
    - per gli impianti montati su beni di terzi si è dovuto scegliere tra considerare il bene come «separabile» (aliquota al 4%) o, viceversa, come «non separabile», caso nel quale si è applicato quanto previsto dall’articolo 108, comma 3 del Tuir (spesa pluriennale su bene altrui).
     
    Ciò imponeva un ammortamento eccessivamente prolungato,  costringendo spesso le imprese a un complesso doppio binario civilistico/fiscale per la gestione del cespite. 
     
    A seguito dell’approvazione della Legge di stabilità 2016  è emersa la  doppia natura dell’impianto fotovoltaico.
     
    In particolare il comma 21 esclude dalla rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». 
     
    Le circolari 2/E/2016 e 27/E/2016 hanno poi chiarito che tra gli elementi da escludere dalla stima rientrano, ad esempio, gli inverter e i pannelli fotovoltaici, a eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni. 
     
    Viceversa restano  tra le componenti immobiliari oggetto di stima:
    - il suolo (per gli impianti a terra)
    - gli elementi  strutturali  (solaio, copertura) su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici (per impianti realizzati su costruzioni)
    - i locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione
    - le recinzioni, platee di fondazione, viabilità e così via. 
     
    In conclusione , secondo la circolare 4/E/2017,  alla componente impiantistica è applicabile l’aliquota di ammortamento del 9%, mentre le diverse aliquote richiamate dalla circolare 36/E/2013 si adottano per la sola componente immobiliare.
     
     

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