Con la legge di Bilancio 2020 si torna al passato.
Viene reintrodotta la condizione ostativa per accedere al regime forfettario, salvo modifiche nell’iter di approvazione.
Infatti dal 1° gennaio 2020, per utilizzare il regime forfettario, il contribuente non dovrà aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilati, in misura superiore a 30.000 euro.
La verifica ,per poter accedere o permanere nel regime forfettario, del mancato superamento del predetto limite va fatta con riferimento all’anno precedente.
Pertanto:
- se il reddito da lavoro dipendente o da collaborazione dovesse superare, entro il 31 dicembre 2019, l’importo di 30.000 euro, l’accesso o la permanenza al forfait sarà precluso.
I contribuenti potranno fare riferimento agli importi che saranno desumibili dalla CU 2020, tenendo anche conto del principio di cassa “allargato”.
Dunque il pagamento delle retribuzioni effettuato entro il 12 gennaio 2020, dovrà considerarsi, ai fini fiscali, come avvenuto nell’anno 2019; in questo caso la retribuzione corrisposta entro il 12 gennaio dell’anno successivo concorrerà alla determinazione del reddito nell’anno 2019.
La medesima causa ostativa riguarderà i titolari di trattamenti pensionistici.
Non costituiscono una causa ostativa all’accesso al regime i redditi diversi, art. 67 del TUIR, che il contribuente dichiara nel quadro RL del modello annuale, come i redditi per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, oppure i redditi percepiti a seguito della cessione di diritti di autore.