Tra le semplificazioni del regime il non assoggettamento alle ritenute.
Numerose le semplificazioni previste per questo regime:
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
- la non applicazione dell’IVA sulle operazioni attive e l’ indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
- esonero di diversi adempimenti IVA : liquidazioni/versamenti periodici IVA, dichiarazione annuale, comunicazione clienti e fornitori e black-list;
- non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi/compensi;
- non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta in quanto il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte;
- esclusione dall’IRAP;
- possibilità di sostenere spese per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui;
- esclusione dall’applicazione degli studi di settore/parametri.
A ciò va aggiunto il particolare sistema di determinazione del reddito in maniera forfettaria e cioè:
- attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi/spese e l’ applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%;
Sul versante contributivo è previsto , limitatamente alle imprese, un regime agevolato che prevede la riduzione dei contributi dovuti.
Per quanto concerne in particolare le ritenute il regime forfettario prevede due tipi di esclusioni:
- i contribuenti non subiscono la ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi conseguiti
- e non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte ; devono peraltro indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.
Al fine di non assoggettare i ricavi o compensi a ritenuta d’acconto, l’imprenditore dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta nella quale indicare che i corrispettivi sono riferiti a reddito soggetto a tassazione sostitutiva.
L’esclusione della ritenuta opera anche per i ricavi d’impresa assoggettati alla ritenuta operata dai condomini o dagli istituti di credito sui ricavi relativi a spese che concedono detrazioni fiscali.
Pertanto, i professionisti e gli intermediari di commercio dovranno riportare in fattura la seguente dicitura: “Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014”.
Il contribuente in regime forfettario non assume la qualifica di sostituto d’imposta; peraltro nel regime forfetario è possibile assumere collaboratori, entro il limite annuale di 5.000 euro.
In questo caso è prevista l’esclusione dall’applicazione della ritenuta e, quindi del suo versamento e dichiarazione; tale esclusione si estende anche ai compensi corrisposti a professionisti per eventuali prestazioni di servizi ricevute.
Si dovranno peraltro indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percipiente e l’ammontare del reddito erogato non soggetto a ritenuta.