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Forfettario per nuovi e vecchi contribuenti

  • di Luigi Mondardini

    Il regime forfetario è quello “naturale” per chi ha i requisiti richiesti.

    La circ. Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2015 n. 6  ha precisato che, ai fini dell’accesso al regime, nessun rilievo assume l’esercizio in anni precedenti di un’attività d’impresa, arte o professione.

    Pertanto verificato il possesso dei requisiti necessari e dell’assenza di condizioni ostative, l’accesso al regime dal 1° gennaio 2016 risulta possibile:

    -        per coloro  che iniziano l’attività;

    -        per i  soggetti già in attività e che utilizzato nel 2015 il regime ordinario, oppure quello di vantaggio per l’imprenditoria giovanile.

    Il fatto di aver svolto in precedenza attività d’impresa o di lavoro autonomo ha rilevanza per fruire dell’agevolazione in termini di imposta sostitutiva, passando dal 15% al 5%, per i primi cinque anni di attività.

    In pratica si potranno avere le seguenti situazioni:

    -  persone fisiche che intraprendono una nuova attività e   comunicano la scelta di avvalersi del regime forfetario nella dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35 del DPR 633/72 (modello AA9/12). Il modello va presentato  entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività. In particolare, occorre indicare nella sezione relativa ai “Regimi fiscali agevolati” del quadro B il codice 2, per il regime forfetario.

    - coloro che hanno già un’attività in corso e il passaggio al regime agevolato avviene, a partire dal 1° gennaio 2016, senza effettuare specifici adempimenti, ossia senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva ; ciò che rileva  è che sia tenuto un comportamento fiscale in linea con le prescrizioni del regime.

    In presenza dei requisiti necessari, l’accesso al regime forfetario dal 2016 sarebbe possibile sia  per i soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime di vantaggio di cui al DL 98/2011,- si per coloro che hanno utilizzato il regime ordinario .

    Occorre peraltro rammentare che in caso di utilizzo del “regime ordinario” , ove ciò fosse conseguenza dell’esercizio di “opzione” , in tal caso tale regime dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per un triennio.

    Il passaggio dal 2016 al regime forfetario determina conseguenze per i soggetti che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA 2016; si deve comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime forfetario.Pertanto andrà compilato il rigo VA14 della predetta dichiarazione.

    Passando poi dal regime  ordinario  IVA al regime forfetario si rende necessaria  operare la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2 del DPR 633/72 ; detta rettifica va operata nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.

    In pratica ipotizzando l’entrata nel  regime forfetario dal 2016, il riferimento è alla dichiarazione IVA 2016 relativa al 2015 (rigo VF56).

    Infine a seguito dell’accesso al regime forfetario, l’imposta detraibile emergente dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno di applicazione del regime ordinario IVA può essere chiesta a rimborso, ovvero utilizzata in compensazione nel modello F24 .

     

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