Incremento della soglia di ricavi o di compensi a 65.000 euro.
Novità significative per accedere al regime forfettario:
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non sarà più necessario verificare che nell’anno precedente le spese sostenute per i lavoratori dipendenti, o per i collaboratori, non abbiano superato la soglia di 5.000 euro.
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Non rileverà il costo complessivo dei beni strumentali che, prima della modifica non doveva essere superiore a 20.000 euro (alla chiusura dell’esercizio).
La partecipazione in società impedisce l’accesso al regime.
Infatti anche in futuro non sarà possibile accedere al regime forfetario:
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se i contribuenti (professionisti ed imprenditori individuali) parteciperanno contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o ad imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR.
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Inoltre il semplice possesso di una partecipazione in una società a responsabilità limitata impedisce di fruire del regime forfetario. Si ricorda che al momento la condizione ostativa trova applicazione solo se il possesso della quota di partecipazione riguarda una società a responsabilità limitata che si avvale del regime di trasparenza .
Le novità circa il contemporaneo possesso di redditi da lavoro dipendente o pensione:
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la disposizione attuale non consente l’accesso al regime per i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro.
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In base alla nuova disposizione è irrilevante di per sé l’ammontare del reddito di lavoro dipendente o assimilato percepito.
Tuttavia non sarà così possibile fruire del regime forfetario per i soggetti che esercitano attività d’impresa, o arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.