La circolare 10.04.2019, n. 9/E sul regime forfetario.
La lettera d-bis) concerne la causa ostativa dei rapporti con i datori di lavoro:
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non possano avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi nei 2 anni precedenti o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori.
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Fanno eccezione i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto la pratica obbligatoria della professione.
Questa causa richiede una verifica nel corso dell'anno in cui si applica il regime e non rispetto all’anno precedente.
Se un contribuente ha concluso un rapporto di lavoro nel 2018 potrà accedere al regime dei forfettari nel 2019; tuttavia se al 31.12.2019 risulterà di aver fatturato prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro, fuoriuscirà dal regime nel 2020.
Le condizioni previste:
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il requisito della prevalenza va inteso in senso assoluto: se i compensi percepiti/ricavi conseguiti verso il datore superano il 50%, dall'anno successivo si fuoriesce dal regime;
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2 anni precedenti: il rapporto di lavoro cessato prima del 1.01.2017 non è soggetto a verifica;
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Per rapporto di lavoro si intende il lavoro dipendente o assimilato ex artt. 49 e 50 del Tuir).
Tuttavia, sono previste alcune eccezioni: infatti i pensionati (pensionamento obbligatorio in termini di legge) non incorrono nella causa ostativa.
Inoltre:
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Tra i redditi da lavoro assimilato a quello dipendente (art. 50 Tuir) non rientrano nell'applicazione della causa ostativa le borse di studio, le remunerazioni dei sacerdoti, i gettoni presenza, le rendite vitalizie ecc..
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al contrario vi rientrano i compensi percepiti da soci lavoratori di alcune tipologie di cooperative, i compensi per l'attività intramuraria professionale dei dipendenti del SSN, ecc.
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le somme ai revisori e sindaci non sono impeditive , mentre quelle di amministratori e collaboratori, sì;
Importante precisazione: le situazioni che già prima dell'introduzione della lettera d-bis vedevano convivere sia rapporti di lavoro autonomo che rapporti di lavoro dipendente e non subiscono sostanziali modifiche nemmeno dopo, non sono impeditive .
Infine sono soggetti direttamente o indirettamente riconducibili, i soggetti controllati, collegati, controllanti ai sensi dell'art. 2359 C.C. e per interposta persona, ossia familiari: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo.