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Forfettario e datori di lavoro

  • di Luigi Mondardini

    La circolare 10.04.2019, n. 9/E sul regime forfetario.

    La lettera d-bis) concerne la causa ostativa dei rapporti con i datori di lavoro:

    • non possano avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi nei 2 anni precedenti o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori.
    • Fanno eccezione i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto la pratica obbligatoria della professione.

    Questa causa richiede una verifica  nel corso dell'anno in cui si applica il regime e non rispetto all’anno precedente.

    Se un contribuente ha  concluso un rapporto di lavoro nel 2018 potrà accedere al regime dei forfettari nel 2019; tuttavia se al 31.12.2019 risulterà di aver fatturato  prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro, fuoriuscirà dal regime nel 2020.

    Le condizioni previste:

    1. il requisito della prevalenza va inteso in senso assoluto: se i compensi percepiti/ricavi conseguiti verso il datore superano il 50%, dall'anno successivo si fuoriesce dal regime;
    2. 2 anni precedenti: il rapporto di lavoro cessato prima del 1.01.2017 non è soggetto a verifica;
    3. Per rapporto di lavoro  si intende il lavoro dipendente o assimilato ex artt.  49 e 50 del Tuir).

    Tuttavia, sono previste alcune eccezioni:  infatti  i pensionati (pensionamento obbligatorio in termini di legge) non incorrono nella causa ostativa.

    Inoltre:

    • Tra i redditi da lavoro assimilato a quello dipendente (art. 50 Tuir) non rientrano nell'applicazione della causa ostativa le borse di studio, le remunerazioni dei sacerdoti, i gettoni presenza, le rendite vitalizie ecc..
    • al contrario vi rientrano i compensi percepiti da soci lavoratori di alcune tipologie di cooperative, i compensi per l'attività intramuraria professionale dei dipendenti del SSN, ecc.
    • le somme ai revisori e sindaci non sono impeditive , mentre quelle di amministratori e collaboratori, sì;

    Importante precisazione: le situazioni che già prima dell'introduzione della lettera d-bis vedevano convivere sia rapporti di lavoro autonomo che rapporti di lavoro dipendente e non subiscono sostanziali modifiche nemmeno dopo, non sono impeditive .

    Infine sono soggetti direttamente o indirettamente riconducibili, i soggetti controllati, collegati, controllanti ai sensi dell'art. 2359 C.C. e per interposta persona, ossia familiari: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo.

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