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Forfettari: partecipazione in società.

  • di Luigi Mondardini

    Circolare n. 9/E del 10.4.2019.

    Il  regime in esame non può essere adottato dai soggetti che contemporaneamente all’esercizio dell’attività:

     

    - partecipano a società di persone / associazioni per l’esercizio in forma associata di arti e professioni ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / imprese familiari;

    ovvero

     

    - controllano direttamente o indirettamente srl / associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo.

     

    Rispetto al passato vi è un  richiamo espresso alle imprese familiari, la  soppressione dell’espresso riferimento alle srl trasparenti ex art. 116, TUIR, la  previsione, in via generalizzata, del controllo diretto o indiretto di srl / associazioni in partecipazione, a condizione che esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’esercente attività d’impresa / lavoro autonomo.

     

    Partecipazione in società di persone

     

    Con riferimento alle società di persone, la causa ostativa non opera a condizione che il soggetto, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, provveda preventivamente a rimuoverla.

     

    Pertanto un socio di una snc, nel 2020  può applicare il regime forfetario se entro la fine del 2019  cede la quota posseduta, a prescindere che lo stesso inizi una nuova attività / prosegua con un’attività già in essere.

     

    Per il 2019 ,  l’Agenzia precisa che nel caso in cui al 31.12.2018 il contribuente si fosse trovato in una condizione tale da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso può comunque applicare nel 2019 il regime forfetario e dovrà rimuovere la causa ostativa entro il 31.12.2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020.

     

    Inoltre la causa ostativa non opera quando, in corso d’anno, il soggetto forfetario eredita una partecipazione che viene ceduta entro la fine dell’anno.

     

    Oltre  alla partecipazione in società di persone rileva la partecipazione in associazioni tra professionisti e in aziende coniugali.

     

    A tal fine  rileva il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà;  non costituisce causa ostativa la partecipazione in una società semplice, salvo il caso in cui la stessa produca reddito di lavoro autonomo / d’impresa.

     

     

    Partecipazione in srl.

     

     

    Come sopra accennato, non possono applicare il regime forfetario i soggetti che controllano direttamente o indirettamente srl / associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo.

     

    Affinché operi la causa ostativa è necessario il verificarsi di entrambe le condizioni e cioè il  controllo diretto o indiretto della srl / associazione in partecipazione  e l’esercizio da parte delle stesse di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo.

     

    In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera ed il soggetto può adottare / continuare ad applicare il regime forfetario.

     

    In merito al momento in cui la causa ostativa relativa al possesso di partecipazioni in srl opera, l’Agenzia precisa che assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, poiché solo nell’anno di applicazione del regime è possibile verificare “la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario”.

     

    Per la definizione di controllo diretto va fatto riferimento all’art. 2359, comma 1, C.c. e pertanto va fatto riferimento :

     

    - alla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, - alla disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.;

    -  all’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

     

    In merito al controllo indiretto va fatto riferimento al comma 2 del citato art. 2359, in base al quale “ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi”.

     

    Nell’ambito delle persone interposte vanno ricompresi i familiari ex art. 5, comma 5, TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

     

    Nel caso in cui la moglie di un soggetto forfetario possiede una partecipazione pari al 50% di una srl che esercita un’attività economica riconducibile a quella svolta dallo stesso, in tal caso scatta la causa ostativa (risulta soddisfatta la condizione di cui al n. 2 ed il comma 2 dell’art. 2359, C.c.).

     

    L’Agenzia, nella Circolare n. 9/E in esame, ha chiarito che per individuare la riconducibilità o meno all’attività svolta dalla srl / associazione in partecipazione con quella svolta dal soggetto forfetario, occorre avere riguardo all’attività effettivamente svolta (indipendentemente dal codice Ateco dichiarato).

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