A decorrere dal 1.7.2022.
L’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 escludeva dall’obbligo della fattura elettroniva:
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i contribuenti minimi / forfetari (tenuti comunque ad emettere fattura elettronica per le cessioni / prestazioni effettuate nei confronti della PA);
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i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex L. 398/91 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi di importo non superiore a € 65.000;
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le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.
A seguito dell'autorizzazione ricevuta dall'UE il Legislatore, con l'art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. "Decreto PNRR 2", modificando il comma 3 del citato art. 1 ha recentemente disposto la soppressione dall'1.7.2022 dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica.
Pertanto dalla predetta data sono tenuti all'emissione della fattura in formato elettronico anche:
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i contribuenti minimi / forfetari;
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i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex L. 398/91.
con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.
Per i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a € 25.000 l'obbligo in esame scatterà a partire dall'1.1.2024.
E’ in ogni caso previsto un periodo transitorio dall'1.7.2022 al 30.9.2022 nell'ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione non trovano applicazione le sanzioni .
In pratica per i nuovi soggetti obbligati dall'1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.