La riduzione si applica alla contribuzione dovuta sul reddito minimale e su quello eccedente.
Lo chiarisce l’INPS con una circolare concernente la determinazione agevolata dei contributi alle Gestioni INPS di artigiani e commercianti, nell’ambito del regime forfetario.
Dal 1 gennaio 2016 , sul reddito forfetario si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%; fino al 31 dicembre 2015, l’agevolazione prevedeva l’esonero dalla contribuzione sul reddito minimale.
Pertanto i contributi erano determinati solo sul reddito effettivamente prodotto e determinato in sede di dichiarazione.
Viene ora precisato che la riduzione del 35% si applica alla contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali, cioè sia a quella sul reddito minimale, sia a quella sul reddito eventualmente eccedente.
Pertanto i soggetti forfetari dovrebbero tornare a versare la quota minima di contributi previdenziali in corso d’anno, alle normali scadenze trimestrali, con applicazione della riduzione del 35%.
Il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.
Si ricorda che anche il nuovo regime ha carattere opzionale ed è accessibile solo previa domanda da trasmettere all’Istituto. La domanda va presentata da tutti gli imprenditori “forfetari” che vogliano applicare la riduzione contributiva, compreso chi aveva utilizzato il regime forfetario nel 2015 e presentato a suo tempo analoga domanda per l’esonero dal minimale contributivo.
L’adempimento va quindi rinnovato anche per quest’anno, senza possibilità di applicare “in automatico” la nuova misura agevolativa.