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Finanziaria: il punto sul 110%

  • di Luigi Mondardini

    Sostanziale conferma delle agevolazioni.

    Prorogati gli interventi agevolabili nonché la possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante.

    Per quanto riguarda l’ambito temporale della proroga, sono previsti termini diversi:

    • in base al soggetto che effettua l’intervento (persona fisica / condominio / IACP e soggetti assimilati)
    • in base all’edificio oggetto degli interventi (condominio / unità indipendente / edificio con massimo 4 unità).

    Per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico agevolabili con la detrazione del 110% è disposto che la rateazione della detrazione spettante va effettuata in 4 rate annuali di pari importo con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’1.1.2022.

    La rateazione in 4 quote annuali è altresì prevista per le spese di:

    • installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati congiuntamente (“trainati”) ai predetti interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico “trainanti”;
    • installazione delle c.d. “colonnine di ricarica” di veicoli elettrici “trainati” da un intervento di riqualificazione energetica “trainante”.

    La proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base all’intervento, al soggetto e all’immobile.

    In particolare :

    • per gli interventi “trainanti” eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:

    110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023;

    70% per le spese sostenute nel 2024;

    65% per le spese sostenute nel 2025.

    Tali termini e misure riguardano anche le spese sostenute: – da ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, da OdV e APS iscritte nei relativi registri; – da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio / condominio; – per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001;

     

    • la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022 per gli interventi “trainanti” eseguiti sulla singola unità immobiliare (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, a condizione che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo;

    NB Il nuovo comma 8-quater dispone che quanto sopra trova applicazione anche con riferimento agli interventi “trainati” dagli interventi “trainanti”.

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