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Fatture per operazioni inesistenti: sufficiente la mera emissione

  • di Luigi Mondardini

    Non occorre anche la consapevolezza del meccanismo di frode finalizzata a favorire l'altrui evasione

    Qualora la fattura indichi un ammontare dell'operazione e/o dell'Iva superiore rispetto a quello reale, sorge sempre il debito d'imposta per l'intero ammontare indicato e, dunque, anche in caso di emissione effettuata per operazioni oggettivamente inesistenti, l'emittente dovrà sempre corrispondere l'intero importo.

    Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 35623 del 29 agosto 2016, precisando che  l'articolo 8 del Dlgs 74/2000 "… è norma che incrimina la falsità ideologica e non quella materiale della fattura e punisce, con espressione inequivoca, chi 'emette o rilascia' fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la condotta vietata va, dunque, riferita al documento 'fattura' come qualificato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, o agli 'altri documenti' cui si riferisce la norma in esame…".

    Con riferimento all'elemento soggettivo del reato, , la Cassazione ha affermato che, per incriminare il soggetto emittente le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'accusa non deve  dimostrare anche la consapevolezza del meccanismo fraudolento finalizzato a permettere l'altrui evasione.

    Ciò sia perché la consapevolezza di lui è sempre riferita all'aspetto cartolare (è sempre punita la falsità ideologica e non quella materiale della fattura) sia perché l'esposizione dell'Iva nella fattura del proprio fornitore, da sola, basta per consentire al cliente di detrarre la relativa imposta e di vantare così un credito nei confronti dell'Erario per l'ammontare indicato.

    I giudici di piazza Cavour  concludono sostenendo  che se, ex articolo 21, comma 7, Dpr 633/1972, viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi dell'operazione o delle imposte relative sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare evidenziato corrispondente alle indicazioni della fattura, anche in seguito all'emissione di documenti per operazioni in tutto o in parte oggettivamente inesistenti, nonché in caso di soprafatturazione

     

     

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