Occorre individuare il momento in cui è possibile dedurre l’IVA.
Alla luce delle recenti modifiche apportate alla relativa normativa, è determinante la data di ricezione da parte dell’acquirente / committente.
In particolare:
-
se le fatture sono state emesse e ricevute, entro il 31.12.2018, la relativa IVA è detraibile con la liquidazione di dicembre ovvero nell’ambito del mod. IVA 2019 relativo al 2018;
-
se emesse nel 2018 , ma ricevute nel 2019, la relativa IVA è detraibile con la liquidazione del mese di ricevimento (o dei mesi successivi), ovvero, da ultimo, nell’ambito del mod. IVA 2020 relativo al 2019. Si ricorda che per tali fatture non trova applicazione la nuova disposizione che consente la “retro-detrazione” dell’IVA introdotta dal SERVIZI COLLEGATI “Collegato alla Finanziaria 2019”.
Per quanto concerne le fatture emesse nell’ultima parte del 2018, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l’IVA, risulta quindi determinante la data di ricezione della fattura da parte dell’acquirente / committente, ed in particolare se quest’ultima è ricevuta nel 2018 ovvero nel 2019.
In considerazione del fatto che, per la generalità dei soggetti, l’obbligo di emissione della fattura elettronica decorre dall’1.1.2019, le fatture emesse nel 2018 possono essere in formato cartaceo, anche se ricevute nel 2019.
Soltanto con riferimento alle fatture emesse dall’1.1.2019, il ricevimento di una fattura cartacea da parte di un soggetto obbligato ad emetterla elettronicamente, comporta per l’acquirente / committente l’impossibilità di dedurre il costo e detrarre la relativa IVA.
Ad esempio , una fattura differita emessa il 10.1.2019, relativa a beni consegnati a dicembre 2018, deve essere emessa in formato elettronico ancorché l’IVA a debito sia da imputare al mese di dicembre 2018.
In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica. Per una fattura emessa entro il 31.12.2018 ma trasmessa e ricevuta dall’acquirente / committente nel 2019, è ancora ammesso ed è valido il formato cartaceo.
Al fine di individuare il momento in cui l’IVA è detraibile è invece necessario distinguere tra:
-
fatture emesse e ricevute nel 2018;
-
fatture emesse nel 2018 e ricevute nel 2019.
Riepilogando:
-
Se la fattura è stata emessa e ricevuta entro il 31.12.2018, l’imposta può essere detratta :
-
con la liquidazione del mese di dicembre / quarto trimestre 2018 previa annotazione nel registro degli acquisti;
-
ovvero con la dichiarazione IVA relativa al 2018 (mod. IVA 2019). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2019 in un apposito sezionale del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018.
-
se la fattura è stata emessa nel 2018 ma ricevuta nel 2019 , e dunque l’emissione e la ricezione della fattura si siano verificati in anni diversi, non è possibile applicare la nuova disposizione in base alla quale è possibile detrarre l’IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Pertanto se la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno precedente (2018) è ricevuta l’anno successivo (2019), l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento (2019).
In sostanza per fatture emesse a dicembre 2018 ma acquisite dall’acquirente / committente a gennaio 2019, l’imposta può essere detratta:
-
con la liquidazione del mese di gennaio / primo trimestre (da effettuare, rispettivamente, entro il 16.2 e 16.5.2019, o dei mesi / trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti;
-
ovvero, da ultimo,con la dichiarazione IVA relativa al 2019 (mod. IVA 2020). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2020 in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2019.
Ciò trova applicazione a prescindere dal formato, cartaceo / elettronico, con il quale la fattura è stata emessa.