Adempimenti con novità.
Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ha introdotto importanti novità in merito ai termini di emissione della fattura, che a loro volta si riflettono sul momento di ricezione del documento da parte del destinatario.
Per i primi mesi del 2019, il decreto in questione annulla o quasi le sanzioni previste in caso di omessa/tardiva emissione della fattura elettronica, al fine di agevolare il passaggio all’obbligo dell’e-fattura e mitigare le connesse problematiche operative in capo agli operatori.
Emissione dell’e-fattura nei primi mesi del 2019
Fino al 30 giugno (per i soggetti IVA trimestrali) ovvero fino al 30 settembre 2019 (per i soggetti IVA mensili), le sanzioni previste in tema di mancata/tardiva fatturazione:
- non si applicano, se la fattura è emessa/trasmessa allo SdI entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA;
- si applicano ridotte dell’80%, se la fattura è emessa/trasmessa allo SdI entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA successiva (in pratica la sanzione sarà ridotta al 18% o 36%, con un minimo di € 100).
Nei primi mesi del 2019 nella generalità delle situazioni si verificherà quanto segue:
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alla data di effettuazione dell’operazione (consegna dei beni o pagamento della prestazione) il soggetto passivo emette la fattura la cui data coincide con quella di effettuazione dell’operazione;
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la trasmissione allo SdI può avvenire in un momento successivo, al più tardi entro il giorno 16 del mese seguente.
Pertanto la data indicata nella fattura e nel file XML (data documento) corrisponde al momento di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio:
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Cessione di beni avvenuta il 5/1/2019 (senza DDT). La fattura avrà data 5/1/2019 e può essere trasmessa a SdI entro il 16/2/2019 senza sanzioni; parteciperà con la relativa imposta alla liquidazione IVA del mese di gennaio.
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Prestazione di servizi incassata il 10/1/2019. La fattura (immediata) avrà data 10/1/2019; può essere trasmessa a SdI entro il 16/2/2019 senza sanzioni; parteciperà con la relativa imposta alla liquidazione IVA del mese di gennaio.
Chiaramente, dal punto di vista del soggetto emittente, è consigliabile inviare fattura con un congruo anticipo rispetto al 16 del mese successivo (termine della liquidazione IVA).
Ovviamente, anche i contribuenti trimestrali possono beneficiare del periodo di tolleranza previsto per il primo semestre 2019, e quindi posticipare l’emissione della fattura.
Se si considera che la nuova norma prevede la possibilità di trasmettere la fattura senza sanzioni entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA previsto , che a sua volta fa riferimento alla liquidazione IVA mensile e quindi al “giorno 16 di ciascun mese”, si desume che anche i soggetti trimestrali possono:
- emettere la fattura entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza sanzioni; entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con applicazione della sanzione al 18%.
Su questo aspetto , sulla stampa specializzata, sono emerse delle soluzioni interpretative che, con riferimento ai soggetti trimestrali, propendono per la possibilità di emettere le fatture senza sanzioni, entro il termine della liquidazione periodica trimestrale di riferimento (ad esempio, per un’operazione di gennaio 2019 la fattura potrebbe essere emessa entro il 16 maggio 2019) o , con una sanzione ridotta dell’80%, entro il termine della liquidazione periodica trimestrale
successiva (ad esempio, per un’operazione di gennaio 2019 la fattura potrebbe essere emessa addirittura entro il 20 agosto 2019).
Ad esempio:
- cessione di beni effettuata il 5 gennaio 2019 (data effettuazione operazione) da parte di un contribuente con liquidazione IVA trimestrale.
In base all’interpretazione più estensiva descritta sopra, il cedente potrebbe emettere/trasmettere la fattura entro il 16 maggio 2019, senza sanzioni; entro il 20 agosto 2019, con una sanzione pari al 18%.
Attenzione: il cliente qualora non riceva la fattura entro il 5 maggio 2019 (4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione) dovrebbe comunque emettere una autofattura denuncia al fine di non incorrere in possibili sanzioni, salvo espressa comunicazione del cedente di avvalersi del più lungo termine di emissione entro il 16 maggio.
Sul punto, ad ogni modo, si auspica una precisa presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Fatturazione differita
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha eliminato la possibilità di emettere la fattura “differita”, che pertanto dovrà essere emessa al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con esigibilità dell’IVA con riferimento al periodo di effettuazione dell’operazione).
Tuttavia, è chiaro che per i primi mesi del 2019 tale modalità di fatturazione si sovrappone a quella che consente la trasmissione entro il giorno 16 del mese successivo per la fattura immediata; è da ritenere quindi che l’attenuazione delle sanzioni nel periodo transitorio, sia applicabile anche alla fattura differita.
Esempio:
- cessione di beni effettuata il 20 gennaio 2019: l’impresa potrà trasmettere una fattura elettronica “differita” entro il 16 febbraio 2019, provvedendo a rilasciare, al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente; datare la fattura elettronica 31 gennaio 2019 indicandovi i riferimenti del/dei DDT (numero e data). Far concorrere l’imposta alla liquidazione IVA del mese di gennaio.
In alternativa si ritiene possibile inserire in fattura una data successiva al 31 gennaio (ad es., quella di trasmissione - ipotesi, 10 febbraio); in tal caso, tuttavia, il sistema contabile del cedente e del cessionario non potranno contabilizzare la fattura automaticamente, ma dovranno verificarne la competenza ai fini IVA.
Si ricorda infine che le fatture emesse dall’1.1.2019 rientrano nell’obbligo di utilizzo del formato elettronico ancorché riferite ad operazioni effettuate entro il 31.12.2018.