Il condominio è assimilato ad un consumatore finale.
Infatti , salvo casi piuttosto rari, è un soggetto giuridico privo di Partita Iva, cui è attribuito il codice fiscale.
Essendo assimilato ad un consumatore finale il condominio non è tenuto a possedere e comunicare un indirizzo PEC ai propri fornitori, né è tenuto ad avvalersi di un codice destinatario proprio o di un provider accreditato presso il SdI.
In ogni caso il condominio, per proprie esigenze gestionali, potrà facoltativamente dotarsi di un indirizzo PEC da comunicare ai propri fornitori, oppure di un codice destinatario rilasciato da un provider accreditato per la ricezione delle fatture elettroniche.
Inoltre non essendo titolare di Partita Iva, il condominio non è obbligato a procedere alla conservazione delle fatture elettroniche ricevute, in quanto assimilato ad un consumatore finale.
Qualora il condominio sia anche titolare di Partita Iva, si ritiene, al contrario, che l’obbligo di conservazione sussista, e, come per gli altri soggetti passivi Iva, possa anche aderire al servizio di conservazione gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e attivabile accedendo alla propria area personale del servizio Fatture e Corrispettivi o avvalersi di un provider privato.
Nel caso in cui il condominio non abbia comunicato né indirizzo PEC, né codice destinatario, il fornitore dovrà indicare nel campo “codice destinatario” il valore convenzionale “0000000” (7 zeri) e lasciare vuoto il campo “PEC destinatario”, esattamente come farebbe per una fattura emessa nei confronti di un soggetto privato consumatore finale.
Viceversa qualora il condominio abbia comunicato al fornitore un indirizzo PEC e/o un codice destinatario, il fornitore avrà cura di indicare tali dati degli appositi campi sopra descritti.
In ogni caso il condominio potrà visualizzare la fattura nell’area web personale dell’Agenzia delle Entrate.
Come previsto nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018, il fornitore è tenuto a rilasciare al cliente consumatore finale “copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.
Pertanto :
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il fornitore del condominio sarà tenuto a consegnare, tramite i canali tradizionali (consegna a mano, servizio postale, email), copia della fattura, anche nel caso di comunicazione da parte del condominio dell’indirizzo PEC o del codice destinatario.
Poiché il documento valido ai fini fiscali è esclusivamente la fattura elettronica redatta in formato XML e trasmessa tramite SdI, si ritiene che la copia analogica che viene consegnata al consumatore finale debba riportare una specifica annotazione che il documento consegnato non è un “originale” bensì una “copia analogica di fattura elettronica inviata al SdI”.
Si attendono in ogni caso ulteriori precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.