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Fattura generica e imprecisa: non basta per dedurre i costi

  • di Luigi Mondardini

    Lo precisa la Corte di cassazione, nella sentenza 9846 del 13 maggio 2016.

    Il documento deve contenere le informazioni necessarie per l’effettuazione dei controlli da parte del Fisco e consentire l’esatta identificazione dell’oggetto della prestazione

    Pertanto l’’Amministrazione finanziaria ha ragione a contestare l’effettività delle operazioni contenute in fatture irregolari, ritenendo impossibile dedurre i costi.

    La fattura, infatti, deve essere redatta in modo da costituire un documento “idoneo a rappresentare i costi dell’impresa”.

    Secondo la sezione tributaria, infatti, in tema di distribuzione dell’onere della prova (articolo 2697 del codice civile), qualora l’Agenzia delle Entrate sollevi questioni sulla deducibilità dei costi indicati, la fattura resta comunque un documento “idoneo a rappresentare i costi dell’impresa”.

    I giudici evidenziano peraltro come  debba essere “redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto” ed è una conseguenza evidente che “l’irregolarità della fattura fa venir meno la presunzione della verità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo”.

    L’Amministrazione finanziaria, dunque,  può contestare l’effettività di operazioni indicate in fatture irregolari, ritenendo i costi indeducibili.

    La norma per cui la fattura deve contenere, tra le altre, le indicazioni della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione (articolo 21 del Dpr 633/1972), risponde a oggettive finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionali a consentire l’espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria e, segnatamente, a consentire l’esatta e precisa identificazione dell’oggetto della prestazione.

    Conseguentemente un’indicazione generica dell’operazione fatturata non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare, sicché è legittima l’irrogazione della relativa sanzione (Cassazione, sentenza 21980/2015).

    Ina  descrizione troppo generica in fattura può comportare:

    -         Che l’Amministrazione finanziaria applichi la sanzione per non conformità del documento al modello legale (articolo 9 del Dlgs 471/1997)

    -         Che venga disconosciuto il costo che il destinatario della fattura porta in detrazione in virtù della rivalsa (articolo 18 del Dpr 633/1972) dal cessionario/committente, con conseguente ripresa a tassazione della detrazione/deduzione operata ai fini Iva e delle imposte sui redditi (articolo 109 del Dpr 917/1986)

    -         nei casi più estremi, la fattura può essere considerata relativa a operazioni inesistenti (articolo 21, comma 7, Dpr 633/1972), con eventuale rilevanza penale (articolo 2 del Dlgs 74/2000).

     

     

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