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Fattura elettronica : verso una progressiva adozione

  • di Luigi Mondardini

    A partire dall’1.1.2019 la fattura elettronica sarà obbligatoria.

    La Finanziaria 2018 ha previsto  che la fattura elettronica sarà obbligatoria dall’1.7.2018 per le seguenti operazioni: 
     
    - acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA; 
    - cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; 
    - prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione; 
    - dall’1.1.2019 per tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari. 
    - Va evidenziato che la Finanziaria 2018 ha altresì differito dall’1.1 all’1.9.2018 l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica per le cessioni a turisti extraUE rientranti nell’ambito del “tax free shopping”.
     
    L’art. 1, comma 920, Finanziaria 2018, modificando l’art. 22, comma 3, DPR n. 633/72 prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA devono essere documentati con la fattura elettronica. 
     
    Ne consegue che imprese / lavoratori autonomi (soggetti passivi IVA) che effettuano acquisti di carburante non dovranno più compilare la scheda carburante, ma riceveranno dall’esercente dell’impianto stradale di distribuzione una fattura elettronica. 
     
    Si rammenta inoltre che dalla stessa data ai fini della detrazione IVA / deducibilità del costo, il pagamento della fattura elettronica non potrà essere effettuato in contanti bensì con mezzi “tracciabili” .
     
    Ai sensi del comma 917 del citato art. 1, a decorrere dall’1.7.2018 l’obbligo in esame interessa altresì le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Inoltre, con l’aggiunta del nuovo comma 1-bis all’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dalla predetta data è previsto l’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. 
     
    A tal fine l’Agenzia dovrà definire le informazioni oggetto dell’invio, le regole tecniche ed i termini per la trasmissione telematica. La stessa Agenzia potrà definire modalità e termini graduali della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, considerando il grado di automazione dei distributori di carburante.
    La disciplina IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extra UE “privati” è contenuta nell’art. 38-quater, DPR n. 633/72, in base al quale detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell'IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell'IVA assolta. 
     
    L’art. 4-bis, DL n. 193/2016, ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni a turisti extraUE sopra accennate, a decorrere dall’1.1.2018. L’art. 1, comma 1088, Finanziaria 2018 ha differito all’1.9.2018 il predetto termine.
     
    Il regime di cui al citato art. 38-quater è applicabile al ricorrere delle seguenti condizioni: 
    - il turista deve essere un soggetto “privato” domiciliato o residente in uno Stato extra-UE. L’agevolazione in esame non è invece applicabile ai privati residenti o domiciliati nella Repubblica di San Marino.
     
    - l’acquisto deve essere di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa) e per lo stesso deve essere emessa fattura; 
     
    - i beni acquistati devono essere destinati all’uso personale / familiare; 
     
    - i beni devono essere trasportati fuori dall’UE entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, nei bagagli personali del turista (anche se “con bagaglio appresso” ovvero con “bagaglio non accompagnato”). La materiale uscita dei beni dal territorio UE deve risultare dal visto apposto sulla fattura dalla Dogana di uscita (nazionale o di altro Stato membro).
     
    - la fattura vistata deve essere restituita al commerciante entro il 4° mese successivo a quello di effettuazione della cessione. 
     
    L’art. 1, comma 909, Finanziaria 2018 ha riscritto il comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, prevedendo che dall’1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI). 
     
    L’estensione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarderà non solo le operazioni tra soggetti passivi (B2B) ma anche quelle nei confronti dei soggetti privati (B2C). 
     
    L’obbligo non riguarda i contribuenti minimi / forfetari, nonché le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
     

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