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Fattura elettronica: il caso delle farmacie

  • di Luigi Mondardini

    Esonero per i dati comunicati a Tessera Sanitaria.

    Le farmacie per l’anno 2019 sono esonerate dall’obbligo della fatturazione elettronica per le vendite di prodotti e servizi comunicati al Sistema Tessera sanitaria.

    La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica  dal 1° gennaio 2019 per le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano.

    L’obbligo di emissione della fattura elettronica vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio  sia effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B) , sia nel caso in cui la cessione/prestazione sia  effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C).

    Nell’ambito della nuova architettura , è stato introdotto  un esonero, per tutto l’anno 2019, dall’emissione delle fatture di vendita in formato elettronico per tutti i soggetti obbligati alla trasmissione annuale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, tra cui anche le attività di farmacia.

    Tali soggetti quindi, dal1° gennaio al 31 dicembre 2019, saranno esonerati dall'obbligo di emissione di fatture elettroniche, ma dovranno comunque, obbligatoriamente, ricevere in formato elettronico le fatture passive e procedere alla relativa conservazione sostitutiva.

    Dunque le attività di farmacia, per l'anno 2019, saranno esonerate dall’obbligo della fatturazione elettronica dal lato attivo e dovranno gestire esclusivamente la ricezione e conservazione delle fatture elettroniche passive.

    Tuttavia occorre evidenziare come l’esonero -  sulla base dell’attuale formulazione dell’emendamento al Decreto Fiscale 2019 approvato in Senato -  riguardi  esclusivamente i dati trasmessi tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

    Resta quindi l’obbligo di fatturazione elettronica per quelli non inclusi (es. nel caso di fatture emesse dagli operatori suddetti a favore di soggetti B2B).

    In pratica:

    • un’attività di farmacia, dal 1° gennaio 2019, dal lato della fatturazione attiva potrà procedere come in passato con i medesimi adempimenti già in essere, ad esclusione di eventuali fatture di vendita che dovranno essere emesse a favore di soggetti non rientranti nel novero del Sistema Tessera Sanitaria.
    • In tale caso specifico occorrerà procedere con l’emissione di una fattura di vendita in formato elettronico al pari di quelle emesse a favore di enti della Pubblica Amministrazione.
    • Per le fatture passive (acquisti di merci, materie prime e servizi), invece, la farmacia dovrà rispettare l’obbligo generalizzato di gestione elettronica del ciclo passivo e della relativa conservazione sostitutiva della documentazione contabile.

     

     

     

     

     

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