Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
Per il 2019 è stato previsto l’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica per le prestazioni segnalate al sistema tessera sanitaria.
Inoltre in base alle modifiche apportate alla Finanziaria 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fatture elettroniche.
Tale divieto resta valido anche se il cliente abbia esercitato il diritto di opposizione alla trasmissione dei dati della fattura al STS.
Pertanto in considerazione dell’esplicito divieto previsto, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS continuano ad emettere le fatture in formato cartaceo (anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema per effetto dell’opposizione esercitata dal cittadino) e a trasmettere i dati al STS secondo le ordinarie modalità.
Può peraltro accadere che la fattura contenga sia spese sanitarie – da inviare al STS salvo opposizione del paziente – sia altre voci di spesa non sanitarie.
In generale anche in questo caso non deve essere emessa la fattura elettronica. Infatti se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (ad esempio, la clinica fattura distintamente la somma pagata per prestazioni sanitarie e la somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate separatamente al STS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità: l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie previste dai DM che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al STS; l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice “AA – altre spese”.
Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al STS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con il codice “AA – altre spese”.
In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.