Semplificazioni già previste per l’anno 2019.
Il DL 119/2018 ha disposto semplificazioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, prevedendo l’esonero per il 2019 dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Se nel D.L. 119/2018 si parlava di “esonero”, nella norma attualmente in vigore (L. 145/2018) , si parla di vero e proprio divieto ; infatti si dice che i soggetti interessati ‘non possono emettere fatture elettroniche’.
Si ricorda che sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti ex-minimi ed i forfettari; costoro tuttavia, facoltativamente, possono emettere e-fattura. Nel caso degli operatori sanitari, invece, è stato introdotto un espresso divieto.
In definitiva:
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le prestazioni, anche potenzialmente interessate alla trasmissione dei dati al Sistema TS dovranno obbligatoriamente essere fatturate, per l’anno 2019, in cartaceo, e non in elettronico.
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Resta fermo invece l’obbligo di fatturazione elettronica in capo agli operatori sanitari per le prestazioni di natura diversa da quelle sanitarie, quali ad esempio la cessione di un bene strumentale.
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Inoltre, il divieto di fatturazione vige solo per quelle prestazioni che interessano il Sistema TS, vale a dire le fatture emesse nei confronti di persone fisiche per prestazioni sanitarie.
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Permane viceversa l’obbligo di fatturazione in modalità elettronica per fatture, anche relative a prestazioni sanitarie, tra soggetti non privati business, quali ad esempio quella emessa da un medico nei confronti di un altro medico per sostituzione in studio.