Obbligatoria per subappaltatori e sub contraenti .
In Gazzetta il decreto per la proroga per le operazioni sui carburanti
Il decreto, slittando il termine unicamente per tale categoria, lascia intatto l'obbligo della fatturazione elettronica per sub appaltatori e subcontrenti.
Viene dunque anticipata al 1° luglio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica.
La fattura elettronica per i sub appaltatori troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
Così se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere avremo la seguente situazione:
- le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica . Allo stesso modo quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).
- Viceversa laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto / contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico fino al 1° gennaio 2019.
Il comma 917 della Legge di Bilancio inoltre, prevede l’indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP).