Convertito il DL 193/2016 nella legge 225/2016.
Sono state introdotte novità che presentano date di entrata in vigore differenziate: alcune entrano in vigore dall’1.1. 2017, altre da marzo o aprile ; vi sono peraltro modifiche che sono entrate in vigore il giorno successivo la pubblicazione in gazzetta della Legge.
E’ il caso dell’F24 telematico : da oggi è possibile presentare, per le persone fisiche non titolari di partita IVA (i privati) i modelli F4 per il pagamento secondo le nuove regole.
In pratica fermo restando che gli F24 con compensazione totale o parziale dovranno seguire la vecchia regola del 2014, sarà possibile presentare in forma cartacea F24 per importi superiori ad euro 1.000.
Fino al 2 dicembre 2016 , il DL 66/2014 aveva introdotto per i soggetti privati persone fisiche regole a volte restrittive per il versamento degli F24.
In particolare:
- le persone fisiche dovevano procedere alla presentazione dell’F24 esclusivamente mediante i servizi telematici. Ciò poteva avvenire tramite i servizi messi a disposizione dall’agenzia delle entrate (fiscoonline) o tramite un intermediario abilitato (Entratel) o utilizzando i servizi di remote bancking messi a disposizione dagli istituti postali e di credito.
Tali modalità erano obbligatorie in particolare:
- per gli F24 con saldo finale a zero , vale a dire quando un debito di imposta era compensato con un credito di pari importo; , ad esempio saldo IMU euro 500, compensato con saldo IRPEF, di pari importo , saldo F24 uguale a zero.
- Per gli F24 con saldo finale diverso da zero, in presenza di compensazione parziale : ad esempio saldo IMU euro 600, compensato con saldo IRPEF, di euro 300, saldo F24 uguale ad euro 300 a debito del contribuente;
- F24 con saldo finale superiore a euro 1.000, indipendentemente dalla presenza o meno di compensazione;
Negli altri casi diversi da quelli suindicati, il contribuente poteva procedere con le vecchie regole,vale a dire mediante presentazione cartacea del modello F24 presso gli sportelli bancari, postali o dei concessionari per la riscossione.
Ciò poteva accadere quando il saldo fosse stato a debito, senza possibilità di fare compensazioni e comunque inferiore a 1.000 Euro.
Si ricorda infine che per i titolari di P. IVA non vi sono modifiche e quindi rimangono le medesime procedure con obbligo di presentazione telematica.