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F24: La sospensione della compensazione

  • di Luigi Mondardini

    Novità nella Legge di Bilancio 2018.

    L’Agenzia delle Entrate può  sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. 

     

    Con il  provvedimento del 28.8.2018  l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri con cui può sospendere le deleghe di pagamento ritenute a rischio:

    • tipologia di debiti pagati;
    • tipologia di crediti compensati;
    • coerenza dei dati indicati nel Mod. F24;
    • dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel Mod. F24;
    • analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel Mod. F24;
    • pagamento di debiti iscritti a ruolo (art. 31 comma 1 D.l. 78/2010);

    Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 28.10.2018.

    Qualora l'amministrazione finanziaria ritenga che una delega di pagamento è a rischio comunica - con apposita ricevuta - al soggetto che ha inviato il modello F24, che la delega di pagamento è sospesa, indicando anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di 30 giorni dalla data di invio del Modello F24.

     

    La sospensione riguarda tutto il contenuto della delega di pagamento.


    Durante il periodo della sospensione, per l'eventuale debito presente sul Mod. F24, non viene effettuato l'addebito sul conto indicato nel file telematico e può essere chiesto l'annullamento della delega di pagamento, secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

    A seguito delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle Entrate può rilevare che il credito non è stato correttamente utilizzato.

    In questo caso allora comunicherà al soggetto che ha inviato il file telematico lo scarto del Mod. F24, tramite apposita ricevuta, indicando anche la relativa motivazione.

    Tutti i pagamenti e le compensazioni contenute nel mod. F24 scartato si considereranno non eseguiti. In caso di mancata comunicazione di scarto entro il periodo di sospensione, l'operazione si considererà effettuata nella data indicata nel file telematico.

    Ove risulti  correttamente utilizzato,  il mod. F24 si considererà  regolarmente eseguito alla data indicata nel file telematico inviato.

    Durante il periodo di sospensione, prima che sia comunicato lo scarto o lo sblocco del Mod. F24, il contribuente può inviare all'Agenzia delle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega.
     

     

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