Risoluzione n. 36/E/2017 l’Agenzia delle Entrate.
Come è noto sussiste la possibilità di compensare debiti tributari con eventuali crediti (Irpef, IVA, ecc.); si tratta della così detta compensazione “orizzontale” o “esterna”, poiché coinvolge debiti e crediti tributari di diversa natura.
Sono state fornite precisazioni sulle sanzioni dovute in caso di omessa presentazione di un Modello F24 a saldo zero per effetto di compensazioni.
Un modello F24 in cui sono compensati crediti e debiliti tributari con saldo finale pari a zero va in ogni caso presentato al versamento e l’eventuale omissione è punita con la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
E’ possibile regolarizzare la propria posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso che prevede una riduzione sanzionatoria da 1/9 del minimo ( regolarizzazione nei primi 90 giorni) a 1/5 del minimo della sanzione ( se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ).
Pertanto in caso di omessa presentazione dell’F24 a zero, la sanzione (da ravvedimento) applicabile sarà pari a 5,56 euro (1/9 di 50 euro) se la regolarizzazione avviene entro i primi 5 giorni dall’omissione fino a 20 euro (1/5 di 100 euro), se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione.
Si dovrà pertanto presentare il modello F24 riportandovi i crediti e debiti compensati e versando la dovuta sanzione (codice tributo 8911) ridotta nelle misure di cui sopra a seconda di quanto ci si ravvede (il modello F24 non avrà, quindi, più saldo zero).
Le sanzioni ridotte sono arrotondate al centesimo di euro.