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Estromissione immobili dell’imprenditore individuale

  • di Luigi Mondardini

    Si paga un’imposta sostitutiva dell’8%.

    Si possono estromettere  gli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8 per cento; necessaria l’ opzione da esercitare entro il 31 maggio 2016.
     
    Gli immobili strumentali , di cui al all’articolo 43, secondo comma, del Tuir (strumentali per natura o per destinazione), si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del codice civile.
     
    Per le imprese in contabilità semplificata, tale indicazione può essere contenuta nel registro dei beni ammortizzabili.
    Per quanto riguarda l’individuazione dei beni strumentali dell’impresa individuale per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 1992, un immobile può essere considerato strumentale a condizione che questo sia stato iscritto nei registri contabili, sia che si tratti di immobile strumentale per natura che di immobile strumentale per destinazione. 
     
    Per  gli acquisti effettuati ante 1992, invece, la qualifica di strumentale per destinazione dipende solo dall’utilizzo effettuato, mentre l’immobile strumentale per natura può essere considerato tale se è stato annotato nei registri contabili.
     
    Possono essere oggetto di estromissione gli immobili, posseduti alla data del 31 ottobre 2015 aventi le seguenti caratteristiche: 
     
    - strumentali per destinazione, ossia quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dalla categoria catastale; 
     
    - strumentali per natura, ossia gli immobili che non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (categorie catastali B, C, D, E e A/10), che possono essere estromessi anche se non impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa, ovvero se dati in locazione o comodato a terzi. 
     
    - concessi in locazione a terzi e strumentali per natura (rientranti nelle categorie B, C, D, E ed A/10).
     
    Ove un immobile appartenga sia alla categoria di  “immobile strumentale per natura” e di “immobile strumentale per destinazione”, è stato chiarito che l’immobile in questione debba essere ricompreso nella categoria degli immobili strumentali per destinazione.
     
    Costituiscono una ulteriore categoria i fabbricati concessi in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica nel Comune in cui prestano l’attività lavorativa; la loro strumentalità  è riconosciuta per i periodi d’imposta in cui si verifica il trasferimento e per i due successivi.
     
    Non possono essere oggetto di estromissione agevolata gli immobili inquadrabili  come “ beni merce”; inoltre quelli che non sono strumentali né per natura né per destinazione, anche se indicati nell’inventario. Infine quelli rientranti tra gli immobili di  civile abitazione (categoria A) utilizzati in modo promiscuo dal contribuente per l’esercizio dell’attività e per le proprie esigenze personali.
     
     
     
     
     
     
     
     

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