La possibilità viene concessa per specifici beni e rispettando una precisa tempistica.
Una delle condizioni richieste per potere fruire dell’estromissione agevolata è:
- che i beni che s’intende far fuoriuscire dal patrimonio dell’impresa siano posseduti alla data del 31 Ottobre 2015.
- conseguentemente l’impresa deve essere stata costituita prima del 31 ottobre 2015.
In merito ai soggetti che possono fruire dell’estromissione agevolata ( cfr. C.M. 39/E/2008) , essa è consentita anche a :
- l’erede dell’imprenditore deceduto e il donatario dell’azienda, purché abbiano proseguito l’attività del defunto in forma individuale;
- gli imprenditori che applicano il regime di vantaggio.
Viceversa non possono fruire del regime agevolato:
- le imprese che hanno iniziato l’attività dal 1° novembre 2015 o l’hanno cessata al 31 dicembre 2015;
- l’imprenditore individuale che ha concesso l’unica azienda in affitto o in usufrutto prima del 1° gennaio 2016, non rivestendo più la qualifica d’ imprenditore;
- gli enti non commerciali.
Circa la “tempistica” da rispettare, si ricorda che:
- i beni devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 2015;
- per i beni acquistati in leasing, il riscatto deve essere avvenuto precedentemente a tale data ;
- l’operazione deve perfezionarsi entro il 31.05.2016; ciò avviene “ per comportamento concludente” , unitamente al pagamento dell’imposta sostitutiva. Per comportamento concludente s’intende l’indicazione in contabilità del bene estromesso e dell’imposta sostitutiva entro il 31 maggio nonché l’indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 2016 (UNICO 2017).
La C.M. 39/E/2008 ha precisato che l’estromissione si intende perfezionata con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva.
Pertanto in caso di omesso o insufficiente versamento delle rate successive alla prima, ciò non comporta il venir meno dell’operazione , ma determinerà l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, dei relativi interessi e della sanzione.