Attenzione alle nuove regole
la Legge di Bilancio 2025 ha riproposto l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale. Da considerarsi nuovi termini e condizioni rispetto al passato. Vediamoli insieme.
SCADENZE E ADEMPIMENTI
Scade il 31 maggio il termine per effettuare l’estromissione degli immobili dell'imprenditore individuale.
L’imprenditore interessato dovrà annotare:
- nel libro giornale, se in contabilità ordinaria;
- nel registro dei beni ammortizzabili, se in contabilità semplificata;
che l’immobile è uscito dal patrimonio dell’impresa ed è entrato a far parte del suo patrimonio privato.
Vale in sostanza il comportamento concludente dell'imprenditore, che si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi.
Non è necessario, invece, un atto notarile, in quanto non muta l’intestazione dell’immobile.
CONSEGUENZE E IMPOSTE DA PAGARE
L’opzione per beneficiare dell’agevolazione può essere esercitata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2025, mentre gli effetti retroagiscono al 1° gennaio 2025.
Da tale momento l’immobile estromesso si considera posseduto nella sfera privata dell’imprenditore per l’intera annualità 2025, con conseguente obbligo di dichiararne il relativo reddito nel modello Redditi o nel modello 730.
L'imposta sostitutiva da corrispondere è pari all’8% o al 10,5% sulla plusvalenza da assegnazione.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato:
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per il 60% entro il 30 novembre 2025
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e per la restante parte entro il 30 giugno 2026.
TIPOLOGIE DI IMMOBILI AMMESSI
Gli immobili che possono beneficiare di questa misura sono quelli strumentali, per natura e per destinazione.
Nel caso delle società che assegnano ai soci, invece, rientrano nell’agevolazione tutti gli immobili, anche quelli merce, ad eccezione degli strumentali per destinazione.
A titolo di maggior chiarezza possibile, gli immobili possono essere di tre tipologie:
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Immobili Strumentali per Natura: immobili destinati esclusivamente all’attività d’impresa (es. capannoni, uffici); ammortizzabili.
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Immobili Strumentali per Destinazione: immobili residenziali usati come uffici o studi professionali; ammortizzabili.
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Immobili Merce: immobili costruiti o acquistati per la vendita; non ammortizzabili.
Inoltre, gli immobili che possono essere estromessi dal regime di impresa sono:
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gli immobili nei quali l’attività stessa dell’impresa è esercitata
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gli immobili acquistati per esercitare l’attività e non più utilizzati per un trasferimento o per la cessazione, nonché, al limite, quelli acquistati solo per investimento.
DA QUANDO LA DETENZIONE DELL'IMMOBILE
I termini da tenere come riferimento per la misura agevolativa sono:
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il 31 ottobre 2024, data alla quale i beni immobili da estromettere devono fare parte del patrimonio dell’impresa e quindi devono essere stati annotati nell’inventario;
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il 1° gennaio 2025 data a partire dalla quale l’estromissione può essere effettuata, la qualificazione come bene d’impresa implica, naturalmente, anche che l’imprenditore individuale sia ancora tale fino a tale data.
ULTERIORI BENEFICI DERIVANTE DALL'AGEVOLAZIONE
La disciplina dell’estromissione agevolata comporta: gli stessi benefici dell’assegnazione agevolata e sinteticamente:
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per i beni immobili, possibile sostituzione del valore catastale al valore normale ai fini della quantificazione della plusvalenza da estromissione;
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dimezzamento dell’aliquota dell’imposta proporzionale di registro;
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applicazione delle imposte ipotecaria e catastale sempre in misura fissa.