Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 50 del 2017 .
Il meccanismo dello split payment impone ai fornitori della Pubblica Amministrazione di incassare fatture senza IVA perché questa è versata direttamente dalla Pubblica Amministrazione all’Erario.
Tale metodo può generare, soprattutto per coloro che trattano prevalentemente con la Pubblica Amministrazione, una situazione creditoria ai fini IVA, dal momento che tali soggetti non potranno compensare l’imposta a debito con l’imposta a credito derivante dal ciclo passivo.
In base alle novità introdotte dal D.L. 50 del 2017 dal 1° luglio 2017 tale sistema dovrà applicarsi anche alle tre nuove categorie di seguito indicate:
- a tutti i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali, nonché società da queste a sua volta controllate);
- alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
- Alle prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte.
In particolare si segnala l’estensione dello s.p. alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali le prestazioni rese da lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, da parte di agenzia e di intermediazione e le cessioni di brevetti.
Le novità non coinvolgono i professionisti e imprese in regime forfettario o dei minimi, dato che le fatture non comportano un addebito d’imposta.
Per i crediti generati da operazioni sottoposte a split payment è previsto un rimborso prioritario. I fornitori, quindi, avranno una priorità nei rimborsi per un ammontare pari all’importo complessivo dell’imposta applicata nelle specifiche operazioni effettuate nel periodo in cui è maturato il credito chiesto a rimborso.